LEGGE 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.

(pubblicata nel suppemento ordianrio alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17 aprile 2009) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in conformita' ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante 'Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante 'Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419', integra e modifica quanto disposto dalla legislazione regionale in materia sanitaria, con particolare riferimento a:

  1. strumenti e procedure della programmazione;

  2. organizzazione e ordinamento del Servizio sanitario regionale;

  3. erogazione delle prestazioni;

  4. criteri di finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti del settore;

  5. disposizioni patrimoniali e contabili delle aziende del servizio sanitario regionale;

  6. sistema della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria servizio 118.

    1. Le norme della presente legge sono finalizzate a rendere compatibile l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale con il mantenimento e la riqualificazione dell'offerta assistenziale complessiva al fine di garantire il diritto all'erogazione appropriata ed uniforme dei Livelli essenziali di assistenza.

      Art. 2

      Principi 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del settore e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attivita' sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario ed a cui compete l'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale.

    2. Il Servizio sanitario regionale assicura agli utenti, in relazione al fabbisogno assistenziale, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione, nonche' di prevenzione e di educazione alla salute, nell'ambito delle risorse disponibili ed in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

    3. Il Servizio sanitario regionale:

  7. ispira la propria azione al principio della sussidiarieta' solidale e della complementarieta' tra gli erogatori dei servizi;

  8. pone a proprio fondamento la centralita' e la partecipazione del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;

  9. assicura la universalita' e la parita' di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini nell'ambito dei soggetti pubblici e privati accreditati entro i limiti fissati dal successivo articolo 25;

  10. garantisce attraverso le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, nonche' le strutture pubbliche e private accreditate, i Livelli essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione tendenti ad assicurare l'autosufficienza su base provinciale;

  11. rimuove le cause strutturali di inadeguatezza al fine di garantire che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sia uniforme, efficace, appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale;

  12. rende effettiva l'integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001.

    1. Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:

  13. una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonche' un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuita' assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;

  14. l'ottimale organizzazione delle modalita' di accoglienza e accesso alla rete dei servizi nell'ambito del distretto sanitario;

  15. il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata in funzione di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta avuto riguardo alla complessita' delle prestazioni erogate anche attraverso l'accorpamento e/o l'eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue o sovradimensionate e la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessita' con razionali modelli organizzativi piu' rispondenti agli accertati bisogni di salute;

  16. il superamento della frammentazione e/o duplicazione delle strutture organizzative esistenti, attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;

  17. processi di razionale distribuzione, presso strutture pubbliche, nel rispetto della vigente normativa, dei contratti e degli accordi sindacali, del personale eventualmente risultante in esubero per effetto del riordino della rete ospedaliera pubblica;

  18. il potenziamento dei servizi e dei posti letto necessari alle attivita' di riabilitazione, lungodegenza e postacuzie;

  19. una progressiva riduzione della mobilita' sanitaria passiva extraregionale;

  20. l'attuazione del principio di responsabilita' attraverso l'implementazione di un completo controllo di gestione per la verifica dell'appropriatezza, qualita', efficacia, efficienza ed economicita' delle prestazioni e dell'operato dei suoi responsabili, stilla base di consolidati criteri tecnico-scientifici e mediante l'informatizzazione delle funzioni e delle dinamiche sanitarie.

    Art. 3

    Programmazione sanitaria regionale 1. Il Piano sanitario regionale definisce, nell'ambito della compatibilita' finanziaria ed in coerenza con il Piano sanitario nazionale, gli strumenti e le priorita' idonei a garantire l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale in ottemperanza ai Livelli essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonche' alle disposizioni della presente legge. Esso e' attuato nella programmazione sanitaria locale secondo quanto disposto nei successivi articoli.

    1. Il Piano sanitario regionale e' proposto dall'Assessore regionale per la sanita', acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dalla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, e sentita la Consulta regionale della sanita', di cui all'art. 17 della presente legge, che esprime le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

    2. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale. Esso e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con le stesse modalita' si procede all'approvazione delle modifiche che si rendessero necessarie entro i tre anni di vigenza.

    3. In sede di prima applicazione della presente legge il Piano sanitario regionale e' approvato con la procedura di cui al comma 3 entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, con particolare riferimento allo stato di salute della popolazione, e dei relativi livelli di spesa, l'Assessore regionale per la sanita' predispone, entro il 30 aprile di ogni anno, un'apposita relazione sullo stato dei Servizio sanitario regionale dettagliatamente corredata dei dati necessari. La relazione e' illustrata alla Giunta regionale e successivamente trasmessa all'Assemblea regionale siciliana.

    Art. 4

    Partecipazione alla programmazione sanitaria regionale 1. Partecipano all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale per quanto di loro competenza:

  21. le Universita' degli studi di Palermo, Catania e Messina, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attivita' assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di didattica e di ricerca ed in conformita' al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

  22. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca pubblici e privati, le cui attivita' istituzionali sono concorrenti con le finalita' del servizio sanitario regionale.

    1. I rapporti tra la Regione ed i soggetti di cui al comma i sono definiti, in conformita' alla vigente normativa, sulla base di specifici accordi e protocolli d'intesa che individuano gli ambiti e le modalita' di collaborazione sul versante assistenziale, della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze del settore sanitario.

    2. Le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative, le associazioni di volontariato e quelle di tutela dei diritti dell'utenza maggiormente rappresentative concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alla vigente normativa, alla realizzazione delle finalita' del Servizio sanitario regionale e alle attivita' di assistenza sociale.

    Art. 5

    Programmazione sanitaria locale 1. Sono atti della programmazione sanitaria locale:

  23. i piani attuativi delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere di cui alla presente legge;

  24. i programmi definiti a livello di bacino di cui ai commi 8 e 9;

  25. le intese e gli accordi di cui all'art. 4.

    1. Il Piano attuativo e' l'atto, di durata triennale, con il quale le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere programmano, nei limiti delle risorse disponibili, dei vincoli e dei termini previsti dal Piano sanitario regionale, le...

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