REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 7 - Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprieta' dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

(Pubblicato nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ( Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario) e dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), disciplina l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprieta' dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), facenti parte del patrimonio immobiliare dell'agenzia stessa, di cui all'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)) e successive modificazioni. Detto patrimonio e' costituito dai beni immobili pervenuti al disciolto Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, dai terreni successivamente trasferiti all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL) ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1978, n.10 (Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL)) nonche' dai beni immobili successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dall'ARSIAL.

  1. Il presente regolamento disciplina, altresi', la destinazione delle risorse derivanti dalla alienazione dei beni immobili di cui al comma 1.

    Art. 2

    Beni immobili oggetto del presente regolamento 1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti categorie di beni immobili:

    1. beni immobili con destinazione agricola: sono i terreni ed i fabbricati rurali annessi, pervenuti ai sensi delle leggi di riforma fondiaria n. 230/1950 e n. 841/1950, adibiti all'esercizio di attivita' agricole, cosi' come definite nell'art. 2135 del codice civile e nella normativa vigente in materia e considerati tali dagli strumenti urbanistici e/o di gestione del territorio vigenti;

    2. beni immobili di pubblico interesse: sono i terreni e le opere di proprieta' dell'ARSIAL destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, di educazione o di culto, ovvero quelli di particolare pregio storico e/o ambientale;

    3. beni immobili con destinazione diversa: sono i beni immobili acquisiti dall'ARSIAL a qualunque titolo e non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b).

    Art. 3

    Beneficiari delle alienazioni 1. Possono beneficiare della alienazione dei beni immobili con destinazione agricola di cui all'art. 2, lettera a), i soggetti in possesso della qualifica di bracciante, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

    99 (Disposizioni in materia di soggetti e di attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni.

  2. Le aree agricole di proprieta' dell'ARSIAL di particolare ampiezza aventi significativo rilievo ambientale e paesaggistico costituiscono un patrimonio fondamentale della Regione Lazio, che va tutelato e valorizzato ma non alienato. Tali aree possono essere date in affitto, in locazione o in concessione, anche a titolo gratuito, nel caso di iniziative di particolare rilevanza sociale ovvero utilizzate per la realizzazione di progetti specifici.

    Art. 4

    Cessazione del regime del riservato dominio sui terreni assegnati 1. Il regime di riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della 1egge 386/1976, con il pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.

  3. Qualora siano trascorsi oltre trenta anni dalla data della prima assegnazione e siano stati integralmente saldati gli oneri nei confronti dei consorzi di bonifica ed ogni altra obbligazione di legge e l'assegnatario sia in possesso della qualifica di cui all'art. 3, lo stesso diviene pieno proprietario del fondo, corrispondendo all'ARSIAL, in un'unica soluzione, l'ammontare delle rate residue del prezzo di assegnazione, l'ammontare dei debiti maturati nei confronti dell'Agenzia, oltre gli interessi legali, maggiorati del 5 per cento. L'ARSIAL attesta l'avvenuto pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione del fondo, i cui oneri sono ad esclusivo carico dell' assegnatario.

  4. Qualora l'assegnatario abbia gia' corrisposto l'intero prezzo di assegnazione ovvero abbia provveduto al riscatto anticipato ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) e cio' risulti da atto pubblico, l'Agenzia rilascia l'assenso alla cancellazione della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e/o Agenzia del territorio, a cura e spese dell'assegnatario.

  5. Qualora l'assegnatario abbia gia' corrisposto l'intero prezzo di assegnazione, ma cio' non risulti da atto pubblico, laddove egli sia in grado di provare comunque l'avvenuto pagamento del prezzo nonche' degli oneri dovuti nei confronti dei consorzi di bonifica e di ogni altra obbligazione di legge, l'ARSIAL si obbliga a trasferire il bene immobile all'assegnatario stesso; nei casi controversi, ove vi sia un principio di prova, l'ARSIAL puo', previa richiesta di parere alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, provvedere all'affrancazione del fondo, rilasciando l'assenso alla cancellazione della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e/o Agenzia del Territorio, a cura e spese dell'assegnatario.

  6. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione e non sia avvenuto un subentro nella assegnazione, la stessa si ritiene decaduta ed il fondo ritorna nella disponibilita' dell'ARSIAL. Gli eredi dell'assegnatario, residenti nel podere ed in possesso della qualifica di cui all'art. 3, possono divenire concessionari del fondo ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 21, comma 1, del presente regolamento.

    Art. 5

    Vendita dei terreni e dei fabbricati rurali annessi non assegnati 1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 4, i beni immobili di cui al presente capo non assegnati ovvero che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ARSIAL, nonche' le case coloniche e gli altri edifici che non sono parti integranti dei poderi, ma che sono utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, sono venduti, con le modalita' di cui all'art. 7, a braccianti, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, costituiti anche in forma societaria.

    Art. 6

    Aree residuali di piccole dimensioni 1. Le aree residuali di piccole dimensioni, sino a 0,5 ettari, che non siano riunibili ad altri terreni agricoli confinanti di proprieta' dell'ARSIAL e che siano prive di significativo valore economico, sono alienate a titolo oneroso, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, ai conduttori degli stessi o ai proprietari dei fondi confinanti, anche se privi della qualifica di cui all'art.

    3, ovvero, anche a titolo gratuito, ai soggetti pubblici o ad altri privati interessati.

    Art. 7

    Procedura di alienazione 1. L'ARSIAL pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione, uno o piu' elenchi dei beni immobili di cui al presente Capo, per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'Agenzia puo' individuare singoli immobili esclusi dalla suddetta procedura in quanto oggetto di valorizzazione da parte della Agenzia stessa.

  7. Il prezzo di vendita e' calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata dagli uffici tecnici dell'Agenzia stessa ovvero, sulla base di una motivata richiesta di detti uffici, da una struttura pubblica scelta dall'ARSIAL. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle migliorie apportate dal concessionario, autorizzate e/o ratificate dall'ARSIAL, puo' essere ridotto in considerazione di particolari necessita' e della funzione sociale del diritto di proprieta'.

  8. Il prezzo di vendita e' corrisposto in un'unica soluzione e versato dall'acquirente all'ARSIAL contestualmente alla stipula del contratto. E' facolta' dell'Agenzia definire con l'ISMEA, attraverso apposite convenzioni, forme particolari di finanziamento in favore degli acquirenti.

  9. L'ARSIAL pubblica, altresi', sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione l'avviso contenente le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di acquisto ed i criteri di valutazione delle stesse e ne da' notizia attraverso i principali mezzi di informazione a diffusione nazionale e regionale nonche' attraverso specifici incontri informativi sul territorio.

  10. I concessionari in regola con il pagamento di tutti i canoni, hanno il diritto di prelazione all'acquisto del bene. A tal fine l'ARSIAL, preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, comunica loro il prezzo del bene, determinato ai sensi del comma 8, e fissa un termine, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro cui esercitare il diritto di prelazione attraverso l'invio, con raccomandata con ricevuta...

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