Sentenza nº 100 da Constitutional Court (Italy), 19 Aprile 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione19 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 100

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall’art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra F. F. e l’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura” in liquidazione e altra, con ordinanza del 12 gennaio 2018, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti l’atto di costituzione di F. F., nonché l’atto di intervento della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Fabio Corvaja e Alessandro Capuzzo per F. F. e Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2018 (reg. ord. n. 61 del 2018), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 39, 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall’art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015).

    Il censurato art. 12, comma 3, stabilisce che «[a]i dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell’articolo 13»; il successivo art. 13, comma 1, stabilisce che «[f]erma restando l’attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura” mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali».

    La questione è stata sollevata dal rimettente nel giudizio relativo al ricorso proposto da F. F. nei confronti dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, in liquidazione, alla quale è subentrata, con effetto dal 1°gennaio 2017, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (AVISP), entrambe enti pubblici economici strumentali della Regione Veneto.

    Più precisamente, il ricorrente, riconosciuta l’applicabilità anche al suo caso della misura del congelamento della retribuzione stabilita dall’art. 9, comma l, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, prorogata sino al 31 dicembre 2014 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», lamentava che, una volta venuto meno il blocco, non si fosse dato corso al riconoscimento nei suoi confronti degli incrementi della retribuzione tabellare e dell’indennità integrativa, degli scatti di anzianità e delle progressioni parametrali maturate nel periodo 20l0-2014 e successivamente, in conformità di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) Federambiente del 2008, del 2011 e del 2016, applicabili ratione temporis.

    1.1.– Sotto il profilo della rilevanza della questione, il giudice a quo ritiene che il previo...

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