Sentenza nº 93 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione18 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 93

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 febbraio-2 marzo 2018, depositato in cancelleria il 2 marzo 2018, iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nella udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio-2 marzo 2018, e depositato il 2 marzo 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso in via principale impugnando l’art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018).

    A parere del ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere s) ed m), della Costituzione – in riferimento agli artt. 7-bis, comma 8, e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (d’ora in poi, anche: cod. ambiente) – con il principio di leale collaborazione e con l’art. 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige).

    1.1.– La disposizione impugnata inserisce un comma 01 nell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale stabilisce che – in attesa dell’esito dell’impugnativa dell’art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114), promossa dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso alla Corte costituzionale iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2017 – «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti [nel medesimo art. 3] s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».

    La disposizione censurata, osserva il ricorrente, richiama espressamente, dunque, il ricorso proposto dalla Provincia autonoma contro l’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, in vigore dal 21 luglio 2017, con il quale sono stati modificati, tra gli altri, gli Allegati II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II-bis alla parte seconda del cod. ambiente, modificando il riparto delle competenze tra Stato e Regioni e Province autonome in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA. I rinvii ai sopra richiamati Allegati III e IV si intendono riferiti – in base alla disposizione impugnata – al testo vigente prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2017.

    1.2.– La norma censurata si porrebbe anzitutto in contrasto, a parere del ricorrente, con l’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale circoscrive, entro ambiti precisi e limitati, la possibilità che le Regioni e le Province autonome esercitino la propria potestà legislativa in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

    Tale difformità di disciplina, osserva il ricorrente, si tradurrebbe in una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., considerato che la disciplina della VIA rientra univocamente nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: è evocata, sul punto, la giurisprudenza costituzionale, che ha ribadito tali principi anche con riferimento alle autonomie speciali.

    Alle Regioni e alle Province autonome compete solo adottare norme di tutela ambientale più elevata, nell’esercizio delle competenze costituzionali che vengano a contatto con la materia dell’ambiente, stante la natura “trasversale” della stessa.

    1.3.– Quanto, poi, alla disciplina del procedimento amministrativo, deve rilevarsi – osserva ancora il ricorrente – che il legislatore statale dispone di un ulteriore titolo di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza a dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.: livelli che vincolano anche i legislatori regionali.

    La circostanza che la Provincia autonoma avesse già disciplinato la materia, nel quadro normativo anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2017, non escludeva certo il potere dello Stato di introdurre, in attuazione della direttiva europea, regole procedimentali con effetto vincolante per tutto il territorio nazionale. Pur rilevando, al riguardo, che gli spazi di intervento delle Regioni e delle Province autonome in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA sono stati circoscritti, ma non eliminati del tutto: e di ciò, se ne sottolinea la portata.

    La disposizione oggetto di censura violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. anche sotto altro profilo, evocandosi, come norma interposta, l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2017, introduttivo del provvedimento unico regionale, nel quale deve confluire anche la valutazione di impatto ambientale. Previsione, questa, destinata a ottenere importanti effetti di semplificazione amministrativa e, quindi, volta a stabilire – come affermato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – un livello essenziale di prestazioni.

    La norma provinciale impugnata, dunque, essendo destinata a impedire l’applicazione sul territorio provinciale anche del citato e novellato art. 27-bis cod. ambiente, determinerebbe la lesione dell’indicato parametro costituzionale.

    1.4.– Sarebbero infine violati, inoltre, l’art. 5 Cost. e l’art. 97 dello statuto speciale di autonomia. La disposizione impugnata, infatti, avendo portata meramente «demolitoria» e di «reazione» alle norme statali, determinerebbe, secondo il ricorrente, da un lato, l’elusione del giudizio di costituzionalità azionato dalla medesima Provincia autonoma con il ricorso menzionato nella stessa disposizione censurata; e, dall’altro, violerebbe il principio di unità giuridica della Repubblica di cui all’art. 5 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, «nella misura in cui è diretta, appunto, a sottrarre alle procedure costituzionalmente previste la risoluzione dei “conflitti legislativi”».

  2. – Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento, chiedendo dichiararsi inammissibili o, comunque sia, infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente.

    2.1.– Osserva la Provincia autonoma che la disposizione censurata sarebbe di interpretazione autentica di altra disposizione provinciale – l’art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013 – e sarebbe funzionale a stabilire che il richiamo agli Allegati III e IV alla parte seconda del cod. ambiente compiuto dalla disposizione “interpretata” deve intendersi quale rinvio materiale o recettizio e non come rinvio mobile. Il senso complessivo della disposizione censurata sarebbe, pertanto, quello di confermare la vigenza della precedente legislazione provinciale.

    Il mancato adeguamento al d.lgs. n. 104 del 2017 non potrebbe, in quanto tale, essere considerato come incompatibile con il principio di unità dello Stato. Infatti, in base all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerti il rapporto tra atti legislativi statale e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il Governo può impugnare le disposizioni regionali e provinciali che non si siano adeguate alla legislazione statale costituente limite: l’inapplicabilità del d.lgs. 104 del 2017, pertanto, non sarebbe «un effetto determinato dal legislatore provinciale, bensì un effetto direttamente determinato dal dispositivo di adeguamento di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992».

    Il meccanismo dell’adeguamento, osserva la Provincia resistente, vale pacificamente anche per la materia ambientale, allorché siano in gioco competenze provinciali, come emergerebbe dal fatto che quel meccanismo è stato in concreto attivato dal Governo prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e come trasparirebbe dalla sentenza di questa Corte n. 212 del 2017.

    Accanto a ciò, si sottolinea l’importanza di assicurare la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti normativi. Scopo della norma impugnata sarebbe, infatti, quello di evitare che l’eventuale declaratoria di illegittimità della norma interposta si riverberi sull’azione amministrativa nel frattempo intrapresa e, soprattutto...

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