Sentenza nº 89 da Constitutional Court (Italy), 17 Aprile 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione17 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 89

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio-5 marzo 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio-5 marzo 2018 e depositato il successivo 6 marzo (reg. ric. n. 25 del 2018), la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

    La disposizione impugnata prevede che «[a]ll’articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “della spesa di personale” sono inserite le seguenti: “ , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ”».

    1.1.– La Regione Toscana assume che la citata disposizione imponga una ulteriore variazione dello 0,1 per cento, allo scopo di ridurre la spesa per il personale sanitario, in coerenza con gli obiettivi già indicati dall’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dall’art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

    Se si attribuisse alla congiunzione «ovvero» un significato disgiuntivo, la variazione dello 0,1 per cento potrebbe essere considerata come alternativa alle altre misure che la Regione ha la facoltà di adottare allo scopo di conseguire «la graduale riduzione della spesa del personale sanitario».

    La disposizione, tuttavia, si potrebbe prestare a una diversa lettura, che conferisca alla congiunzione un valore esplicativo e così imponga la variazione dello 0,1 per cento come «un vincolo che va raggiunto ogni anno sino al 2020».

    In virtù di tale lettura, che parrebbe avvalorata dalla relazione illustrativa dell’emendamento presentato al Senato (Atto Senato 2960-B), la disposizione in esame, per «il suo carattere dettagliato e puntuale», non potrebbe essere considerata come «norma di principio volta al coordinamento della finanza pubblica».

    1.2.– Ad avviso della Regione ricorrente, la previsione di una misura analitica, che non si limita a dettare criteri e obiettivi, ma indica «nel dettaglio gli strumenti concreti» funzionali a raggiungere quegli obiettivi, «comprime illegittimamente l’autonomia finanziaria», con conseguente «indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie territoriali».

    Nel porre un vincolo puntuale e dettagliato con riguardo alla spesa del personale sanitario, che deve essere perseguito annualmente e non ha carattere transitorio, la disposizione impugnata non sarebbe riconducibile ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, che si limitano a sancire «obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente» e non indicano «strumenti o modalità per il perseguimento» di tali obiettivi.

    1.3.– La disposizione è censurata anche per il contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Ad avviso della Regione ricorrente, essa non enuncerebbe un principio fondamentale, ma contemplerebbe una misura puntuale e dettagliata e disporrebbe una riduzione della spesa del personale, che «incide inevitabilmente sull’organizzazione del servizio sanitario regionale». Sarebbe violata, pertanto, la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, che include, secondo tale prospettiva, «anche l’individuazione delle modalità organizzative idonee per assicurare un efficiente servizio sanitario rispondente ai bisogni della collettività».

    La misura sarebbe peraltro destinata a ripercuotersi su quelle Regioni «che gestiscono il servizio sanitario con personale pubblico assunto dalle aziende sanitarie ed ospedaliere».

  2. – Con atto depositato il 10 aprile 2018, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri replica che si potrebbero ravvisare profili di incostituzionalità soltanto se alla congiunzione «ovvero» non si attribuisse un valore disgiuntivo.

    Peraltro, anche a volere intendere la variazione dello 0,1 per cento annuo «come ulteriore vincolo», si tratterebbe pur sempre di un principio fondamentale di coordinamento della...

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