Sentenza nº 83 da Constitutional Court (Italy), 11 Aprile 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione11 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 83

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 70, 679, 682 e 683, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il successivo 6 marzo (reg. ric. n. 21 del 2018), la Regione Veneto ha impugnato numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, tra queste, i commi 70, 679, 682 e 683 dell’art. 1.

  2. – Il ricorso espone il contenuto del comma 70 dell’art. 1, il quale stabilisce che «[p]er l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste». Come indicato dalla difesa regionale, la disposizione impugnata rifinanzia, ma solo per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni relative alle funzioni che, per effetto del comma 947 dell’art. l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», con il processo di riordino delle Province sono state assegnate alle Regioni a decorrere del 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che a tale data già prevedevano la loro attribuzione alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata. Si tratta delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall’art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). In particolare, l’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prevede che «[n]elle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati».

    Ad avviso della Regione ricorrente l’art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 è censurabile sotto due profili.

    2.1.– Il primo attiene alla previsione di un mero finanziamento una tantum, limitato all’anno 2018. La difesa regionale evidenzia che il limitato orizzonte temporale del finanziamento non consentirebbe una programmazione stabile del servizio a favore degli alunni con disabilità. Il che, facendo venir meno la certezza della proiezione pluriennale del finanziamento, integrerebbe una violazione degli artt. 38, terzo e quarto comma, della Costituzione (è citata, in tal senso, la sentenza n. 275 del 2016). La difesa regionale soggiunge che risulterebbero violati anche l’art. 119, quarto comma, Cost., nella parte in cui sancisce il principio del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali, nonché l’art. 97 Cost., che pone il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione ricorrente reputa che tali violazioni ridondino sulla competenza legislativa regionale in materia di assistenza sociale di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dal momento che la legislazione regionale, in assenza della stabilità del contributo, non è in grado di disciplinare adeguatamente la materia; parimenti, le suddette violazioni si ripercuoterebbero sulla competenza amministrativa di cui all’art. 118 Cost., in quanto, in assenza di una programmazione pluriennale, le funzioni amministrative regionali non potrebbero essere efficacemente organizzate.

    2.2.– Il secondo profilo di censura attiene all’entità delle somme stanziate che coprirebbe, in tesi, solo la metà del fabbisogno riscontrato a livello nazionale dal Governo. A sostegno di tale censura è richiamata la «Posizione della Conferenza unificata sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960)» del 9 novembre 2017.

    Nello specifico, la difesa regionale osserva che la disposizione impugnata si pone in contrasto con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 205 del 2016, che ha posto a carico dello Stato un vincolo di riassegnazione delle somme già spettanti alle Province a favore degli enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni.

  3. – I commi 679, 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 sono impugnati «per violazione degli articoli 3, 32, 81, 97, 117, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione».

    Il citato comma 682 stabilisce che «[p]er il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

    Il successivo comma 683 del medesimo articolo 1 stabilisce che «[l]e disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

    In base al comma 679 del richiamato art. 1 «[p]er il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l’anno 2016, in 900 milioni di euro per l’anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018».

    3.1.– Ad avviso della Regione ricorrente la legge di bilancio 2018 prevederebbe un incremento del 3,48 per cento dei costi contrattuali per il personale dipendente delle amministrazioni centrali, come disposto dal riportato comma 679. Tale percentuale di incremento retributivo sarebbe destinata a essere applicata al comparto delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale in virtù dei censurati commi 682 e 683 senza che, tuttavia, sia stato previsto alcuno stanziamento aggiuntivo a favore delle amministrazioni regionali.

    3.2.– Secondo la Regione Veneto, il mancato incremento del fabbisogno del fondo sanitario nazionale, pur a fronte di un incremento dei costi per i contratti del comparto sanità, si tradurrebbe in una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in considerazione del differente trattamento disposto per le amministrazioni centrali rispetto a quello riservato alle Regioni.

    A sua volta, tale violazione ridonderebbe sull’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sanitaria e...

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