N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili iscritte al n. 449/c/07 R.G. promossa da Cicchitelli Antonio residente a Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) in proprio ricorrente.

Contro Comune di Montelupone in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Patrizia Palmieri nel di Lei studio in Macerata alla via T. Lorenzoni n. 33 giusta procura in atti, amministrazione opposta‑ e n. 617/c/07 R.G. promossa da Caraffi David residente a Montecassiano, rappresentato e difeso dall'avv.

Alberto Serangeli domiciliato nel di lui studio in Macerata, via U.

Foscolo n. 7, giusta procura in atti, ricorrente.

Contro Comune di Recanati in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pazzaglia e domiciliato presso l'avv. Antonella Francesca in Recanati via Biagiola n. 1 giusta procura in atti, amministrazione opposta.

Visti gli atti dei procedimenti iscritti al n. 449/C/07 e n.

617/C/07 nel Ruolo Generale dell'anno 2007 di questo ufficio e Premesso in fatto che:

con ricorsi depositati nella Cancelleria di questo ufficio in data 6 aprile 2007 e 11 aprile 2007 il Sig. Cicchitelli Antonio proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone (Macerata) con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa, di cui all'art.126 bis comma 2 CdS perche' ometteva senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione;

parimenti faceva il sig. David Caraffi per la medesima contestazione nei confronti del Comune di Recanati;

i ricorrenti rilevavano che entro il termine prescritto avevano ottemperato all'obbligo di comunicazione e che anche in considerazione al lasso di tempo trascorso non erano in grado di riferire con certezza dato che l'uso del veicolo era destinato a piu' persone;

le Amm.ni costituite contestavano la circostanza. Segnalava 1'Amm.ne del Comune di Montelupone che anche la Corte di cassazione con sent. n. 10786/2008 che richiama anche altra sentenza della stessa Corte la n. 13748/2007 si esprimeva: 'Il proprietario del veicolo (nel caso di specie, un'autoscuola) deve ottemperare all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona cui ha affidato la conduzione del veicolo resasi responsabile di violazioni del codice della strada, e nel caso non possa o non voglia comunicare tali dati ne risponde. (cfr.

Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2008, n. 10786).

Le parti precisavano come da verbale di udienza del 2 dicembre 2008, il GdP ex art. 23,7 l. 689/81 rinviava per la lettura del dispositivo alla udienza del 26 maggio 2009 alla quale, rimetteva in istruttoria per sottoporre d'ufficio eccezione d'incostituzionalita' come di seguito argomentata Osserva in diritto dalla motivazione dell'impugnato provvedimento amministrativo e' dato rilevare che:

Dopo il pronunciamento n. 27/05 della Corte costituzionale in ordine all'art. 180 CdS, le problematiche non sono definitivamente risolte.

La sentenza n. 27/05 della Consulta che e' andata a modificare l'art. 126 bis comma 2 d.lgs 285/92 (C.d.S.) - come modificato dal d.l. 151/2003 convertito con modificazioni dalla legge 214/2003 - ha visto molteplici reazioni nel mondo politico, ed in quello sociale e non ultimo in quello giuridico. Tra queste ultime poi non mancano considerazioni che vanno in direzioni diametralmente opposte. Vi si trova, infatti, chi ha osannato alla vittoria per una vera e propria giustizia resa in quanto, l'articolo 126 bis del codice della strada, presentava aspetti di iniquita' palese. Il pronunciamento della Corte costituzionale appare, nella sua applicazione pratica, una opera incompiuta in riferimento all'art. 180 C.d.S. La Corte costituzionale si e' pronunciata sul macchinoso sistema della patente a punti principalmente su un punto: la previsione della decurtazione di punti a carico del proprietario - persona fisica - qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione che permette una identificazione immediata del conducente, non comunichi i dati del conducente del veicolo all'epoca dell'infrazione: cio' permetteva agli accertatori di effettuare la decurtazione dei punti della patente al vero trasgressore; nulla di tutto questo, o almeno di fatto diveniva cosi', se il proprietario era una persona giuridica alla quale veniva ad applicarsi, in alternativa alla sanzione accessoria personale, la pena pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S.

In realta' anche ulteriori erano gli aspetti posti al vaglio della Consulta da parte dei Giudici di Pace: la determinazione del termine di 30 giorni per fornire gli elementi identificativi del conducente;

l'obbligo ex art. 204 bis del versamento cautelare; l'entrata in vigore della disciplina della patente a punti prima che fossero stabiliti programmi per il recupero dei punti stessi. Ma, talune vennero considerate inammissibili ovvero infondate. Ebbene, tornando alla prima censura accolta dalla Ecc.ma...

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