N. 79 ORDINANZA 22 - 26 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 26 maggio 2009, depositato in cancelleria il 3 giugno 2009 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2009.

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso notificato il 26 maggio 2009 e depositato il successivo 3 giugno (iscritto nel reg. ric. n. 34 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti locali), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 20 del 27 marzo 2009;

che l'impugnato art. 5, dopo aver disciplinato le nomine degli organi di vertice degli enti regionali, al comma 7 stabilisce che le indennita' di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici;

che, in particolare, questo divieto di cumulo, come testualmente dispone l'impugnato ultimo periodo dell'art. 5, 'non vale per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti';

che, secondo il ricorrente, la denunciata previsione violerebbe i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'art. 2, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);

che, piu' precisamente, il comma 25, dell'art. 2, nel sostituire l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...

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