N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge provinciale di Bolzano 13 novembre 2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24 novembre 2009 della Provincia autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell'art. 4, comma 8 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7.

La legge n. 10 del 13 novembre 2009 della Provincia di Bolzano pubblicata nel BUR n. 48 del 24 novembre 2009 della Provincia Autonoma di Bolzano detta disposizioni in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere.

Piu' precisamente, il capo V dispone in materia di miniere e l'art. 9 prevede modifiche alla precedente legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante la disciplina delle cave e delle torbiere.

L'art. 9 sostituisce infatti gli artt. da 1 a 13 della predetta legge provinciale n. 7 del 19 maggio 2003: l'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della normativa, l'art. 2 disciplina la coltivazione delle cave e delle torbiere, l'art. 3 la procedura di presentazione e l'istruttoria delle domande di coltivazione, l'art. 4 la procedura di autorizzazione alla coltivazione delle cave e delle torbiere.

In particolare l'art. 4 nuovo testo legge provinciale n. 7/2003 nel disciplinare l'autorizzazione alla coltivazione dispone che: '1.

Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell'ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assessore competente per materia.

  1. Il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati.

  2. Con il provvedimento di autorizzazione e' approvato il disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera.

  3. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell'autorizzazione, tenuto conto dell'entita' del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonche' le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attivita' connesse all'esercizio della cava o torbiera.

  4. Copia dell'autorizzazione e' comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all'obbligo della concessione edilizia.

  5. L'autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l'autorizzazione puo' avere una durata di 20 anni.

  6. Su richiesta motivata, l'assessore competente puo' prorogare l'autorizzazione fino ad un massimo di otto anni.

  7. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo e' consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall'impianto.

  8. La realizzazione e l'esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonche' impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.

  9. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne da' notizia al sindaco del comune territorialmente competente.

  10. Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente e' ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentito l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.'.

La disposizione dell'art. 4, comma 8, legge provinciale n. 7/2003 nuovo testo sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo giusta delibera del 13 gennaio 2010 del Consiglio dei ministri (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art.127 Cost.

la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i...

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