N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 218/2009 nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 54234 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di R.L. nato a C.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2009, il relatore dott. Giuseppe Colavecchio, magistrato primo referendario, e il pubblico ministero dott. Gianluca Albo, sostituto procuratore generale.

Ritenuto in fatto Con atto di citazione depositato in segreteria in data 28 gennaio 2008 e ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Corte conveniva in giudizio il sig. R. L. per essere condannato al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre le spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Ministero della giustizia.

L'organo requirente rappresentava che il convenuto, all'epoca del commesso illecito assistente di polizia giudiziaria presso il carcere di Caltanissetta, era stato condannato dal Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 435/2004, alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, per fatti delittuosi attinenti alla sfera sessuale di alcuni detenuti, commessi con abuso di qualita' e di poteri, posti in essere tra maggio e novembre 2002, integranti gli estremi dei reati di violenza sessuale aggravata e concussione; la Corte di appello, con sentenza n. 191/2006, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione; la Corte di cassazione, con sentenza del 27 novembre 2007, rigettava il ricorso dell'interessato.

Per la vicenda di cui sopra, con risonanza nella stampa locale (quotidiano 'La Sicilia' dell'8 febbraio 2003), il pubblico ministero chiedeva la condanna del sig. R. a titolo di danno all'immagine, per il pregiudizio subito dal Ministero della giustizia, quantificato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di € 10.000,00, tenuto conto del ruolo rivestito dallo stesso all'interno dell'Amministrazione penitenziaria, della gravita' della condotta posta in essere in relazione alla violazione dei doveri di sorveglianza ed assistenza gravanti sul personale carcerario nei confronti di tutti i detenuti.

Il convenuto presentava personalmente una memoria, indirizzata alla Procura regionale e depositata presso la segreteria di questa Sezione in data 25 giugno 2009, ove chiedeva 'di voler valutare il condono del pagamento di € 10.000.00 in favore del Ministero della giustizia' in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche e della circostanza che dopo la sentenza penale del Tribunale non erano state tenute in debita considerazione alcune missive che avrebbero dimostrato la sua innocenza.

L'attore pubblico, con memoria depositata in data 18 settembre 2009, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma ter, della legge n. 102/2009, nel testo modificato dall'art. 1, lett.

  1. del decreto-legge n. 103/2009 che impone al pubblico ministero contabile di esercitare l'azione di responsabilita' per danno all'immagine 'nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97'; l'organo requirente deduceva, ai fini della rilevanza della questione nella fattispecie in esame, che il Collegio, qualora accolta la censura di incostituzionalita', avrebbe potuto pronunciarsi sull'intera domanda, senza limitarsi alla lesione dell'immagine derivante esclusivamente dalle fattispecie concussive.

    Il pubblico ministero, all'uopo, paventava: la violazione dei principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 'in quanto cio' che radica la giurisdizione contabile non e' la tipologia del reato bensi' la sussistenza del rapporto di servizio del soggetto che delinque violando gli obblighi di servizio, conseguentemente diviene irragionevole, apparendo arbitraria, la valutazione del legislatore di ancorare alla tipologia dei reati il ridimensionamento di legittimazione all'esercizio dell'azione per rivendicare il danno all'immagine'; la violazione del principio di difesa, di cui all'art.

    24, in quanto l'irragionevole scelta legislativa di cui sopra comporta una minore tutela dell'immagine della pubblica amministrazione; del principio di buon andamento, di cui all'art. 97, per indebolimento dell'efficacia deterrente dell'azione contabile.

    Considerato in diritto 1.1. - Il sig. R. L. assistente di Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Caltanissetta, e' stato rinviato a giudizio per piu' episodi integranti gli estremi dei delitti aggravati di violenza sessuale con abuso di autorita' (artt. 609-bis, 609-ter n.

    1. c.p. in relazione all'art. 609-septies, comma 2, n. 3, c.p.), tentata e consumata, e concussione (317 c.p.), tentata e consumata, commessi ai danni di M. M.[capi di imputazione a), b), c), d) della rubrica del capo di imputazione], P. S. [capi e), g), h) della rubrica] e R. M. [capo i) della rubrica], detenuti presso il predetto carcere.

      1.2. - Il predetto sig. R. L. e' stato condannato, ad anni otto e mesi sei di reclusione, dal locale Tribunale, con sentenza n.

      435/2004, per i delitti aggravati di violenza sessuale con abuso di autorita' (artt. 609-bis, 609-ter n. 4 c.p. in relazione all'art.

      609-septies, comma 2, n. 3, c.p.), tentata e consumata, e concussione (317 c.p.), tentata e consumata, commessi ai danni di M. M. [capi c), d) della rubrica], P. S. [capi e), f), g), h) della rubrica] e R. M.

      [capo i) della rubrica], ed assolto per un ulteriore fatto di violenza sessuale e connessa concussione nei confronti di M. M. [capi

      a), b) della rubrica].

      1.3. - La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n.

      191/2006, ha assolto il R. dalle contestazioni riguardanti i fatti delittuosi nei confronti del M. M. [capi c), d) della rubrica], e lo ha condannato ad anni quattro e mesi otto di reclusione per quelli commessi [capi e), f) della rubrica] e tentati [capi g), h) della rubrica] a danno del detenuto P. S. (artt. 609-bis e 609-ter n. 4 c.p. in relazione all'art. 609-septies, comma 2, n. 3, codice penale, nonche' art. 317 codice penale) e per quelli tentati [capo i) della rubrica] a danno del detenuto R. M. (art. 609-bis e 609-ter n. 4 in relazione all'art. 609-septies, comma 2, n. 3, codice penale).

      1.4. - La Corte di cassazione, con sentenza del 20 novembre 2007, ha rigettato il ricorso presentato dall'interessato e, pertanto, la statuizione n. 191/2006 della Corte di appello e' divenuta irrevocabile (si veda nota prot. n. 071516-P/V del 16 luglio 2008 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nonche'...

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