N. 65 ORDINANZA 22 - 24 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, 11 e 4-bis (introdotto dall'art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento vertente tra C. M. e Poste Italiane s.p.a. con ordinanza del 23 ottobre 2008, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - prima serie speciale - dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da C.M. contro la Poste Italiane S.p.A. perche' fosse dichiarata l'invalidita' del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui:

a) l'art. 1 dispone che e' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro, ma non e' richiesta l'indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione...

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