N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo al n. 6393/07 vertente tra Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, attori, e Comune di Serre, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Borriello e Raffaele Falce, convenuto e Impresa Agricola Guariglia Pierpaolo, Impresa Agricola Romagnolo Gaetano,

Casearia S.A.B. 'La Bufalina' s.n.c., Caseificio 'La Villanella' di D'Aniello Celestina, Caseificio 'Monte Latte Alburni' coop a r.l.,

Caseificio Domenico Romagnolo, Caseficio 'La Campagnola' di Del Corso Amelio, Paolino Antonio, Martino Anna, Caputo Giovanna, Cibelli Mario, Cibelli Luigi, Risi Rocco, Santorufo Rocchina, Santorufo Rosalia, Giugno Ignazio, Funicelli Pietro, Guariglia Pasqualina,

Opromolla Benito, Luongo Bruno, Luongo Antonio, Opromolla Antonio,

Coldiretti, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Consorzio di Bonifica Destra Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, contumaci convenuti.

Il giudicante, visti gli atti di causa;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.l. 23 maggio 2008 n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008,

Considerato, invero, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, per le ragioni espresse dalla difesa del convenuto Comune di Serre e per altre che si ritiene di dover individuare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge n. 87/1953;

Visto l'art. 134 Cost., nonche' gli artt. 1, legge cost. n. 1/48 e 23 e seguenti legge n. 87/1953;

Osserva:

In fatto Con ricorso depositato il 5 febbraio 2007, il Comune di Serre esponeva che, con una serie di provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, ed in particolare con l'ordinanza commissariale n. 14 del 24 gennaio 2007, era stato individuato un sito nel territorio di detto Comune - e precisamente una cava dismessa in localita' 'Valle della Masseria' - per la creazione di una 'megadiscarica di rifiuti'. Siffatta decisione del Commissario, seguita da ulteriori iniziative che avevano confermato l'individuazione del sito nella predetta localita', avrebbe avuto come conseguenza - a detta del ricorrente - un sicuro pregiudizio per il diritto alla salute dei cittadini del Comune di Serre ed alla stessa salubrita' dell'ambiente.

L'ingente quantita' di rifiuti, provenienti da tutta la Regione, e calcolati in circa 7.500 tonnellate al giorno, avrebbe, invero, cagionato continue e massive immissioni di polveri, fumo ed esalazioni maleodoranti con evidente e grave pregiudizio, oltre che alla salute degli abitanti della zona, al complesso e delicato ecosistema venuto a crearsi nel territorio del Comune di Serre.

A tal riguardo, l'ente ricorrente deduceva - producendo altresi' specifica documentazione a sostegno di tali allegazioni - che fin dal 1976 era stata istituita nel suo territorio un'Oasi di protezione della fauna, in localita' Persano, successivamente (e precisamente nel 2003) dichiarata 'zona umida di importanza internazionale', ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar, ratificata dall'Italia con d.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976.

Sicche', sarebbe stato del tutto intuibile - secondo il ricorrente - il degrado che a tale situazione ambientale avrebbe comportato la presenza di una siffatta discarica, con conseguente gravissimo ed irreversibile pregiudizio alla flora ed alla fauna esistenti nel predetto ecosistema.

Di qui la richiesta, avanzata dall'ente territoriale, di emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che inibisse al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti la costruzione e messa in opera della discarica nel sito suindicato.

Alla pretesa cautelare resisteva il Commissario, eccependo: a) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonche' l'improponibilita' dell'azione per inammissibilita' della futura domanda di merito; b) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Comune di Serre; c) nel merito, l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per raccoglimento della pretesa cautelare avanzata dal ricorrente.

Nel procedimento intervenivano, invocando, a loro volta, la tutela del diritto alla salute ed all'ambiente salubre: 1) n. 5

Caseifici, produttori di mozzarella di bufala e derivati del latte, con riconoscimento del marchio D.O.P.; 2) n. 2 Aziende Agricole, gestrici di allevamenti bufalini ed attivita' di agriturismo; 3) il Consorzio di Bonifica Destra Sele; 4) la Coldiretti; 5) n. 15 cittadini del Comune di Serre, proprietari di abitazioni poste nella immediate vicinanze del sito individuato per l'ubicazione della programmata discarica.

Quindi - prodotta documentazione, sentite le parti all'udienza di comparizione del 23 marzo 2007, e depositate dalle stesse note difensive autorizzate - il giudice designato, con ordinanza in data 28 aprile 2007, accoglieva il ricorso, ordinando al Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania 'di astenersi dall'installare e dal porre in esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel Comune di Serre, in localita' Valle della Masseria'.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo ex art.

669-terdecies c.p.c. il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti, riproponendo - in buona sostanza - le questioni, anche di natura pregiudiziale e preliminare, gia' dedotte nel primo grado del giudizio cautelare. Tale gravame veniva, peraltro, disatteso dal tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 1° giugno 2007.

Quest'ultimo provvedimento veniva, quindi, impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., con il quale l'amministrazione ricorrente proponeva altresi' istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., chiedendo che la Corte adita risolvesse, con effetto definitivo e preclusivo sul punto, la questione della giurisdizione del giudice adito con il ricorso cautelare. La Suprema Corte, con sentenza n.

27187 del 28 dicembre 2007, dichiarava anzitutto improponibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., stante la natura interinale dei provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., ivi compreso quello emesso in sede di reclamo. Tali provvedimenti sono, invero, inidonei al giudicato anche nel sistema processuale delineatosi a seguito della novella di cui alla legge n. 80/2005, che ha reso facoltativo il giudizio di merito per i provvedimenti cautelari a carattere anticipatorio, come appunto il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Con la medesima pronuncia, poi, la Corte dichiarava inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., ritenendo non provata l'instaurazione del giudizio di merito, a seguito del quale soltanto sorge l'interesse concreto ed attuale della parte a conoscere il giudice fornito di giurisdizione in ordine al procedimento de quo.

La Corte riteneva, infine, di enunciare in materia un principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., affermando che 'anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorche' la loro lesione sia dedotta come conseguente ad atti della P.A., di cui sia denunciata l'illegittimita', in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonche' all'emissione dei relativi provvedimenti cautelari', prodromici alla decisione finale.

Intanto, con atto di citazione notificato l'8 giugno 2007, il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania e la Presidenza del Consiglio dei ministri instauravano, dinanzi al Tribunale di Salerno, il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., nel quale chiedevano accertarsi l'insussistenza del diritto del Comune di Serre ad ottenere l'inibitoria dell'installazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nella localita' 'Valle della Masseria' nel Comune di Serre, con conseguente 'caducazione dei provvedimenti cautelari adottati ante causam (ordinanze del 28 aprile 2007 e del 1° giugno 2007)'.

Alla domanda resisteva il Comune di Serre, chiedendo, per converso, 'la definitiva conferma del provvedimento cautelare', e dunque inibirsi l'allestimento della discarica in localita' Valle della Masseria del Comune di Serre stante il pericolo per la salute dei cittadini e per la tutela del loro diritto a preservare l'ambiente salubre in cui vivono e operano.

Nelle more del giudizio di merito, e' stato, peraltro, emanato il d.lgs. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n.

123, il cui art. 4, comma 1, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie - ivi comprese quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati ed anche in ordine alla fase cautelare - 'comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti', comunque posta in essere dalla pubblica amministrazione.

Al comma 2, l'art. 4 del d.lgs. n. 90/2008 ha, di poi, previsto che 'le misure cautelari, adottate da un'autorita' giudiziaria diversa quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente...

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