Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione09 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 77

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso iscritto al n. 22 del reg. ric. 2018, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) in riferimento agli articoli 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, all’accordo siglato in data 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» nonché al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., all’art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

    1.1.– L’art. l, comma 828, della legge n. 205 del 2017 stabilisce che «il comma 483 dell’articolo l della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato».

    La ricorrente evidenzia che il menzionato comma 483 recava una specifica clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia autonoma: esso prevedeva, al primo periodo, che, «per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo l, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato».

    Pertanto, prosegue la Provincia autonoma di Trento, per effetto di tale abrogazione, l’art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), risulterebbe sicuramente applicabile, quanto alle lettere a) e b), pro futuro alle due Province autonome e agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

    In particolare, il citato comma 475 detta le sanzioni in attuazione della disciplina prevista dall’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in caso di mancato raggiungimento del saldo in equilibrio, come determinato dal precedente comma 466.

    L’art. 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016 disciplina, invece, le misure premiali: è previsto che, per le Regioni che rispettino il saldo di cui al comma 466 e che conseguano un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, siano assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b).

    La ricorrente premette di aver già impugnato, con ricorso iscritto al n. 24 del reg. ric. 2017, l’art. 1, commi 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 e, in subordine, anche il successivo comma 479, lettera a), con impugnazione condizionata all’ipotesi in cui la Corte non avesse ritenuto applicabile alla Provincia autonoma di Trento la clausola di salvaguardia recata dall’art. l, comma 483, della medesima legge n. 232 del 2016.

    Osserva quindi la ricorrente che, per effetto dell’abrogazione del citato art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, il comma 475, quanto alle lettere a) e b), sarebbe divenuto sicuramente applicabile alla stessa Provincia autonoma.

    Per tali motivi, la ricorrente riproduce nel presente giudizio parte delle censure di costituzionalità già formulate nel precedente ricorso, sollevandole nei confronti dell’art. 1, comma 828, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, avendo abrogato la clausola di salvaguardia costituita dal citato art. 1, comma 483, renderebbe applicabile l’intero sistema sanzionatorio alla Provincia autonoma e ai Comuni del territorio provinciale.

    Quanto, poi, al sistema premiale di cui al successivo comma 479, la ricorrente osserva che ove l’applicazione delle sanzioni alla Provincia autonoma e ai suoi Comuni fosse ritenuta legittima da questa Corte, esso dovrebbe corrispondentemente estendersi alla Provincia: ciò dovrebbe avvenire o in via interpretativa, attraverso una lettura estensiva del riferimento alle Regioni contenuto nel predetto comma 479 ovvero, se tale interpretazione fosse preclusa dalla lettera della disposizione, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

    1.2.– Nello specifico, la Provincia autonoma di Trento lamenta che, per effetto dell’accennata abrogazione del comma 483 della legge n. 232 del 2016, sarebbe divenuto direttamente applicabile alla medesima e ai propri enti locali l’intero sistema sanzionatorio recato dall’art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, in violazione sia del principio di leale collaborazione che dell’accordo (trasfuso nel nuovo testo dell’art. 79 dello statuto speciale), sia delle norme statutarie che attribuiscono alla Provincia le funzioni di coordinamento finanziario dei propri enti locali, con conseguente responsabilità della Provincia autonoma verso lo Stato e correlata competenza della stessa Provincia autonoma a disciplinare le sanzioni e ad accertare le violazioni commesse dai propri enti. Si sostiene, quindi, che il sistema sanzionatorio previsto dallo Stato non potrebbe produrre direttamente i suoi effetti in ambito provinciale, ma dovrebbe, invece, essere tradotto da specifiche norme provinciali secondo le specifiche disposizioni che regolano i rapporti tra legge statale e norme provinciali;

    1.2.1.– Per i suddetti motivi, la ricorrente censura la diretta applicazione non solamente delle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 475, ma anche delle lettere c), d), e) e f) del medesimo comma, in quanto anch’esse – limitando gli impegni e le spese di investimento, ponendo un divieto di assunzione di personale, e ponendo in capo agli amministratori la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza – recherebbero misure dettagliate e direttamente applicative nei confronti degli enti locali provinciali.

    1.2.2.– Quanto alla misura prevista dal comma 475, lettera a), la Provincia autonoma sostiene che essa violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., il principio di equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., nonché l’art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, in quanto si prevederebbe irragionevolmente una sanzione di natura pecuniaria a carattere automatico, la cui irrogazione renderebbe oggettivamente più difficile per l’ente raggiungere l’obiettivo di bilancio nonché adottare le misure correttive prescritte dall’art. 9, comma 2, della “legge rinforzata” n. 243 del 2012.

    1.2.3.– In relazione, invece, a quanto previsto dall’art. 1, comma 475, lettera b), – secondo cui «in caso di mancato versamento» degli importi previsti «si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale» – la Provincia autonoma di Trento sostiene che, in tal modo, si consentirebbe allo Stato non solo di determinare unilateralmente l’an e il quantum del presunto debito, ma addirittura di attribuirsi direttamente la somma in questione, violando così il principio dell’accordo trasfuso nel nuovo testo dell’art. 79, quarto comma, dello statuto speciale. La Provincia autonoma escluderebbe, altresì, che, nei confronti della Regione, delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, operino disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati.

    1.2.4.– La misura prevista...

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