Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione09 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 74

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il 6 marzo 2018, proposto nei confronti di plurime disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 71, di tale legge, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

    La disposizione impugnata concerne l’impiego delle risorse del Fondo – istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» – per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale; detto Fondo, in particolare, è finalizzato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

    Nel disciplinare l’utilizzo di tali risorse – per un importo limitato a cento milioni di euro per ciascuno degli anni compresi fra il 2019 ed il 2033 – la norma impugnata ne consente la destinazione al finanziamento di «progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane».

    La stessa norma dispone, inoltre, che alle medesime finalità possano essere destinate le risorse di cui all’art. 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che ha modificato la disciplina e la dotazione finanziaria del citato Fondo, prevedendo che le relative risorse siano impiegate anche per un «programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto».

    1.1.– L’ultimo periodo della norma impugnata dispone che le modalità di utilizzo delle indicate risorse siano stabilite «[c]on decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze»; detta disposizione è censurata in quanto, in tal modo, non sarebbe stata «prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni» nel percorso decisionale relativo alla modalità di erogazione.

    Più in particolare, la ricorrente ha sostenuto che in relazione ad un finanziamento destinato ad intervenire in un ambito di competenza residuale regionale, quale il trasporto pubblico locale, il mancato coinvolgimento delle Regioni si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., «violando di conseguenza l’autonomia legislativa e...

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