Sentenza nº 72 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2019

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione05 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 72

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il 6 marzo 2018 (reg. ric. n. 21 del 2018), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che sostituisce integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, e in riferimento all’art. 119 Cost., per lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni.

  2. – La Regione ricorrente premette che la novella legislativa si pone l’obiettivo di tutelare, attraverso l’istituzione dei cosiddetti «distretti del cibo», un interesse pubblico di cui le Regioni devono tenere conto nel programmare, «nella prossimità territoriale», le loro politiche di sviluppo. In particolare, la norma – secondo la Regione Veneto – sarebbe diretta «a rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali».

    Il novellato art. 13 del d.lgs. n. 228 del 2001 riconduce alla categoria dei distretti del cibo i «distretti rurali» e i «distretti agroalimentari di qualità» già introdotti nella versione originaria dello stesso articolo. La nuova disciplina include nell’ambito dei distretti del cibo anche una serie di altri «sistemi produttivi locali», tutti accomunati dallo svolgimento di attività agricole e agroalimentari. Il comma 3 della disposizione in esame attribuisce alle Regioni il compito di individuare i distretti del cibo, con l’ulteriore previsione della necessità di provvedere alla comunicazione dell’individuazione di tali distretti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (d’ora in avanti: MIPAAF), specificando inoltre che presso il MIPAAF è costituito il «Registro nazionale dei distretti del cibo».

    Secondo la Regione ricorrente, il comma 4 del medesimo art. 13 disporrebbe – «al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti» – l’applicazione delle disposizioni già previste nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016 (Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi). Come riporta la Regione, tale decreto – che viene richiamato testualmente nella parte in cui definisce i contratti di distretto – è stato adottato in attuazione dell’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», al quale l’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 228 del 2001 rinvia. Nella ricostruzione effettuata dalla Regione, si sostiene in particolare che gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti sarebbero «finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti, che vengono agevolati con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro (limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE come disciplinato dalla richiamata norma dell’art. 66, comma 1, della L. n. 289 del 2002)».

    Tutto ciò premesso, la Regione Veneto lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui – nel devolvere ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione degli interventi indicati nel comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 228 del 2001 – prevede, al nuovo comma 5 del citato art. 13 del d.lgs. n. 228 del 2001, che, a questo scopo, la Conferenza permanente per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT