Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione29 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 65

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-15 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2018, iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12-15 febbraio 2018 e depositato il 20 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

    1.1.– In via preliminare la difesa statale ricorda come il tema della competenza legislativa delle regioni speciali in materia di servizio idrico integrato sia stato oggetto, negli ultimi anni, di alcune pronunce della Corte costituzionale, nelle quali la relativa disciplina è stata ricondotta ora alla potestà legislativa esclusiva della regione, qualora le disposizioni statutarie espressamente depongano in questo senso, ora, invece, alla potestà legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., in virtù della clausola di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). In particolare, a quest’ultima soluzione la Corte è pervenuta con riferimento alla Regione Siciliana, le cui disposizioni statutarie riconducono il servizio idrico integrato a materie di competenza legislativa concorrente (è citata la sentenza n. 93 del 2017).

    Il ricorrente sottolinea, altresì, che l’aver riconosciuto l’esistenza di una competenza di tipo residuale in materia di servizi pubblici locali obbliga il legislatore regionale al rispetto dei limiti inerenti alla «tutela della concorrenza» e alla «tutela dell’ambiente».

    La Regione autonoma Sardegna – stando alla lettura delle disposizioni statutarie data dalla difesa statale – si troverebbe nella medesima condizione della Sicilia, in quanto nell’art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) le materie «assunzione di pubblici servizi» e «igiene e sanità pubblica», «cui la giurisprudenza costituzionale riconduce i prevalenti caratteri della gestione del Servizio idrico integrato», sono ricomprese tra quelle di potestà legislativa concorrente.

    Nella prospettazione del ricorrente sarebbero, invece, «decisamente marginali e recessive» ai fini dell’individuazione dell’ambito relativo al servizio idrico integrato, le materie delle «acque minerali e termali» e dell’«esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche»; sarebbe, inoltre, del tutto irrilevante nel caso di specie la materia dei «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione».

    Pertanto, anche la Regione autonoma Sardegna non sarebbe titolare di una competenza legislativa esclusiva nella materia in oggetto, ma solo di una concorrente o residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., in virtù della clausola di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    Per le ragioni anzidette il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che alcune norme della legge regionale censurata siano dichiarate illegittime per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.

    1.2.– In primo luogo, il ricorrente ritiene che l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017 sia illegittimo per contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali, in relazione agli artt. 149 e 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    L’art. 1 impugnato ha aggiunto, dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), il seguente comma 3-bis: «In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche si assicura che l’acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite».

    La difesa statale muove dall’assunto che la norma oggetto di censura qualifichi come principio permanente dell’ordinamento regionale l’affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche, che pertanto costituirebbe l’unica modalità in grado di garantire che l’acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale. Intesa in questo senso, la disposizione regionale violerebbe le regole fondamentali della concorrenza affermate dal diritto europeo, poiché imporrebbe la gestione di un servizio di interesse economico generale (SIEG) con la forma dell’in house, che rappresenta «una deroga alla regola del necessario affidamento al mercato».

    1.2.1.– La disposizione regionale si porrebbe in contrasto, in particolare, con l’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che «[l]’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo […]», così individuate dal ricorrente: «affidamento mediante gara ad evidenza pubblica», «società mista con gara a monte per la scelta del socio privato» o «affidamento in house». La norma statale non esprime, dunque, «alcuna preferenza o criterio di prevalenza di una forma di affidamento rispetto alle altre».

    Al riguardo, il ricorrente aggiunge che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina delle forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato alla materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), che si impone alle regioni speciali ove queste esercitino la propria competenza residuale in base al quarto comma del citato art. 117. La norma regionale sarebbe, pertanto, incostituzionale, in quanto restringerebbe «il campo delle opzioni di scelta tra le modalità di affidamento del servizio che è stato predisposto dalla legge statale».

    1.2.2.– La stessa norma violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sempre per il tramite dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale – come già detto – prevede che la forma di gestione del servizio sia deliberata dall’ente di governo nel rispetto del piano d’ambito di cui all’art. 149 del medesimo d.lgs. La norma regionale avrebbe, invece, cristallizzato la scelta della forma di gestione del servizio, finendo quindi con l’incidere sulle competenze rimesse dalla legge statale all’ente di governo dell’ambito ottimale.

    La difesa statale richiama altresì la giurisprudenza costituzionale consolidata (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009), secondo cui la disciplina dell’organizzazione del servizio idrico e delle funzioni svolte dall’autorità d’ambito rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato, in quanto incidente nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la legge regionale non potrebbe avocare a se stessa la scelta del modulo procedimentale di affidamento del servizio, che il legislatore statale ha rimesso all’autorità amministrativa, in quanto «necessitante una adeguata motivazione (anche) in punto di considerazione degli interessi ambientali, della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato» (è richiamata la sentenza n. 173 del 2017).

    L’avocazione nella sede legislativa dell’individuazione della forma di gestione invertirebbe «l’ordine logico del rapporto tra tale scelta e la pianificazione d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006». Da qui l’ulteriore violazione del parametro costituzionale evocato.

    1.3.– Sono impugnati anche gli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e all’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

    Le disposizioni impugnate hanno modificato la legge reg. Sardegna n. 4 del 2015; più...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT