LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13 - Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 29 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalita' e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

Art. 2

Definizione di governo del territorio 1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attivita' conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonche' di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3

Finalita' del governo del territorio 1. Le finalita' del governo del territorio sono:

  1. rendere l'Umbria un laboratorio di sostenibilita' finalizzato ad accrescere, attraverso l'innovazione, la qualita' e la competitivita' dei suoi territori;

  2. attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilita' ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualita' paesaggistica ed urbana;

  3. assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parita' di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell'interesse generale;

  4. promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalita' che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunita' locali.

    Art. 4

    Definizione e finalita' della pianificazione 1. La pianificazione e' la modalita' generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.

    1. La pianificazione si esprime in una pluralita' di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalita' per il loro perseguimento.

    2. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalita':

  5. la qualita' ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l'utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

  6. la tutela della biodiversita' e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;

  7. lo sviluppo di un sistema di citta' equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo;

  8. la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative;

  9. la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale;

  10. il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilita' e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

    Art. 5

    Le dimensioni della pianificazione 1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

  11. strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale;

  12. regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalita' di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

    Art. 6

    Le pianificazioni ed i soggetti competenti 1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.

    1. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonche' il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d'intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.

    2. Gli strumenti di pianificazione sono:

  13. il Piano urbanistico strategico territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al titolo I, capo II, sezione I;

  14. il Piano paesaggistico regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo II, sezione II;

  15. il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo IV;

  16. il Piano regolatore generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:

    pianificazione urbanistica comunale);

  17. i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.

    1. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

      Art. 7

      La cooperazione e la concertazione 1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attivita' al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

    2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

    3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volonta' dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.

    4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonche' dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.

    5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

      Art. 8

      La partecipazione dei cittadini 1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:

  18. la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

  19. adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonche' forme di pubblicita', in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.

    Art. 9

    Modalita' attuative di piani e programmi regionali 1. La Giunta regionale individua le modalita' di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese.

    1. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicita', definisce:

  20. le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;

  21. l'integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;

  22. i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialita';

  23. le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialita'.

    1. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalita' tecniche e temporali per l'attuazione degli interventi.

      Art. 10

      Finalita' del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST e' lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria).

    2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT