DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36 - Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalita' di svolgimento delle attivita' di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 - Parte I).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) Si comunica che per mero errore materiale, il D.P.G.R. in oggetto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 - Parte I, e' stato pubblicato mancante dell'allegato; pertanto si provvede alla ripubblicazione dell'intero atto nella forma corretta.

LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento Preambolo Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 44 dello statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni in materia di qualita' della normazione);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), ed in particolare l'art. 117, commi 1 e 2 di tale legge;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 'Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)';

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n. 387 con la quale e' stato adottato il regolamento;

Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto della Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n.

585;

Considerato in particolare:

la necessita' di dare attuazione al dettato della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui demanda al regolamento l'individuazione di modalita' puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalita' di redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a rischio sismico;

la necessita' di differenziare i procedimenti a seconda che si tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicita' ovvero in zone a bassa sismicita', prevedendo modalita' semplificate nelle zone a bassa sismicita' in applicazione del principio di semplificazione e congruita' delle procedure;

l'opportunita' di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati progettuali;

la necessita' di disciplinare in dettaglio, anche con finalita' garantistiche per l'utente, le regole procedimentali da seguire nella attivita' di vigilanza e verifica;

la necessita', per le zone ad alta sismicita', di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali;

la necessita' di individuare le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita', che non sono assoggettate al procedimento di autorizzazione o del preavviso;

la necessita' di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicita', i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica;

al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessita' di prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonche' le modalita' della loro presentazione alla Regione in via telematica;

si approva il presente regolamento.

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua:

  1. le modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita' ai sensi degli articoli 105 e 105-bis della legge regionale n. 1/2005;

  2. le modalita' di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicita' ai sensi dell'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005;

  3. le modalita' di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);

  4. la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita';

  5. le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell'art. 105-bis, comma 9, della legge regionale n. 1/2005;

  6. le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita' da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

  7. gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicita' da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell'art. 105-ter, commi 4 e 5, della legge regionale n. 1/2005, indicati nell'allegato A del presente regolamento.

    Art. 2

    Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita' 1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicita', e' tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo le modalita' di cui al presente articolo.

    1. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di societa', nonche' del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli stessi e' sottoscritta.

    2. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui all'art. 3.

    3. Affinche' la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell'art.

      65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia gia' stato individuato.

    4. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le modalita' ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.

    5. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l'accettazione dell'incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della...

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