Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 2019
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 20 Marzo 2019 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 57
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PETRIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del silenzio dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e del Dipartimento per le politiche di coesione, sulla nota della Regione Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, promosso dalla Regione Umbria, con ricorso notificato il 28 aprile-3 maggio 2017, depositato in cancelleria il 5 maggio 2017, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Con ricorso notificato il 28 aprile-3 maggio 2017 e depositato il successivo 5 maggio, la Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare che non spettava «allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dipartimento per le politiche di coesione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, serbare il silenzio e conseguentemente non accogliere l’istanza trasmessa dalla Regione Umbria con Nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della sent. Corte cost. n. 13 del 2017», prospettando la «Violazione degli artt. 3, 5, 11, 97, 117 [primo e terzo comma], 118, 119 [primo, secondo, terzo e quinto comma] e 136 Cost., anche in riferimento agli artt. 175 e 176 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla decisione della Commissione europea 28 agosto 2014, C(6163), all’accordo Stato − Regioni 3 novembre 2011, nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76».
La ricorrente chiede che vengano dichiarati «illegittimi le omissioni e i comportamenti censurati, accertando l’obbligo dello Stato di accogliere l’istanza proposta dalla Regione Umbria con la citata nota 13 febbraio 2017, prot., n. 33358-2017».
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− La Regione Umbria premette che elemento centrale della questione oggetto della sentenza n. 13 del 2017 è l’istituto del «PAC − Piano di azione e coesione», previsto per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il settennato 2007-2013, e ripercorre, quindi le vicende del suddetto istituto.
Il PAC, cui aderiva anche la Regione Umbria, veniva istituito per investire sul territorio le risorse liberate dagli obiettivi del FESR, a seguito della diversa percentuale della quota di cofinanziamento comunitario posta a carico dello Stato.
Nel 2014 lo Stato italiano chiedeva la revisione del programma FESR 2007-2013 anche per la Regione Umbria, e tale proposta veniva accolta dalla Commissione UE con decisione 28 agosto 2014, C(2014) 6163.
La Giunta della Regione Umbria, con deliberazione 31 ottobre 2014, n. 1340, adottava il «programma parallelo» al Piano operativo regionale POR-FESR 2007-2013, cui seguiva l’adesione al PAC.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 61, recante «Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione delle regioni Umbria, Abruzzo e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché rimodulazione del quadro finanziario del Piano di azione coesione della regione Siciliana (Decreto n. 61 del 2014)», destinava le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale per i programmi FESR 2007-2013 al PAC, per interventi in favore (tra l’altro) della Regione Umbria.
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− In tale contesto, il legislatore statale distraeva alcuni fondi del Fondo di rotazione già destinati al PAC, per sostenere interventi di incentivazione fiscale e contributiva.
In ragione dell’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, il meccanismo di distrazione dei fondi inizialmente destinati a finanziare il PAC operava anche nei confronti della Regione Umbria, che impugnava tale disposizione.
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− Con la sentenza di questa Corte n. 13 del 2017 veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito «nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria».
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− La Regione ripercorre la suddetta sentenza che dichiara fondata la questione per violazione del principio di ragionevolezza.
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− Tanto premesso, la Regione espone che con la nota del 13 febbraio 2017, avente ad oggetto «Programma Parallelo della Regione Umbria - Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2017, (GU n. 4 del 25-1-2017). Azioni conseguenti», aveva chiesto che si procedesse, entro il termine di 15 giorni, all’immediato ripristino delle disponibilità economico-finanziarie per il programma parallelo della Regione Umbria per l’importo di euro 18.148.556,00.
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− Tale termine spirava senza che lo Stato avesse ripristinato la menzionata provvista a favore della Regione Umbria e, addirittura, senza che fosse stata formulata alcuna risposta, nemmeno interlocutoria, da parte degli uffici competenti.
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− La Regione Umbria ha esposto i seguenti motivi di censura.
8.1.− Sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, perché lo Stato sottrae delle risorse economiche alla Regione Umbria senza alcuna base normativa, con conseguente lesione della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia «coordinamento della finanza pubblica» e dell’autonomia economico-finanziaria regionale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, le...
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DECRETO 25 luglio 2022 - Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, del finanziamento degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Umbria. (Decreto n. 17/2022). (22A05235)
...n. 234 che all'art. 1 comma 745 prevede che: «Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della Regione Umbria ......