Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione20 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80, promosso dalla Corte di appello di Roma, nel procedimento vertente tra Ente Autonomo Volturno srl (EAV srl), quale incorporante di Circumvesuviana srl, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con ordinanza del 24 luglio 2017, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione della società EAV srl, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Michele Mascolo per l’EAV srl e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 24 luglio 2017, la Corte di appello di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

    La disposizione censurata prevede che «[l]e regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005».

    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione in esame violerebbe, in primo luogo, l’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata discriminazione che si determinerebbe tra quei soggetti che, pur non essendo vincolati al rispetto di alcun termine per la presentazione di istanze o comunicazioni ai fini del rimborso, per mera casualità le avessero presentate entro il termine previsto dalla disposizione censurata, e quei soggetti che, invece, non lo avessero fatto.

    Sarebbero violati anche l’art. 97 Cost. ed il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, per la lesione del legittimo affidamento sorto in capo agli aventi diritto.

  2. – Il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine all’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Roma ha respinto la domanda avanzata dalla Circumvesuviana srl, poi incorporata nell’Ente Autonomo Volturno srl (EAV srl), al fine di ottenere la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rimborso di pagamenti effettuati dalla società attrice, subentrata nei rapporti passivi della gestione commissariale governativa, già gestita da Ferrovie dello Stato spa.

    In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha negato il rimborso, ritenendo tardiva la richiesta avanzata il 15 maggio 2006 rispetto al termine del 31 agosto 2005, fissato dalla disposizione censurata. A sostegno dell’impugnazione, la parte appellante ha prospettato l’illegittimità costituzionale della previsione del termine.

    2.1.– La Corte di appello ritiene di non potere accedere ad un’interpretazione adeguatrice, tale da consentire un’applicazione della disposizione censurata conforme ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento.

    Il rimettente evidenzia che questa interpretazione farebbe leva sulla distinzione, contenuta nella disposizione censurata, tra le «istanze», ossia le richieste di erogazione di somme, e le «comunicazioni», riferite invece ad ogni tipo di segnalazione in ordine alla regolazione dei disavanzi. Questa distinta considerazione sarebbe giustificata dall’esigenza di non pregiudicare ingiustamente le aziende che non avessero formulato alcuna istanza entro il 31 agosto 2005, allorché non era previsto alcun termine. Tuttavia, non risultando che la società appellante abbia inviato alcuna comunicazione circa i disavanzi da regolare, adeguata a consentirne la definizione, nel caso in esame tale interpretazione conforme a Costituzione sarebbe impraticabile.

    L’unica interpretazione possibile della disposizione censurata determinerebbe la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della risoluzione della controversia.

    2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di appello ritiene che la previsione di un termine di decadenza retroattivo, in quanto applicabile rispetto a diritti già maturati, si ponga in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., anche con riferimento all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

    Si determinerebbe, infatti, un’ingiustificata discriminazione tra quei soggetti che, pur non essendo vincolati al rispetto di alcun termine per la presentazione di istanze o comunicazioni ai fini del rimborso, per mera casualità le avessero presentate entro il termine, e quei soggetti che, invece, non lo avessero fatto. Ad integrare la violazione dei principi costituzionali non sarebbe la retroattività in sé considerata, ma l’effetto che ne consegue.

    Sarebbe inoltre violato il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, per la lesione del...

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