Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione15 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 49

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da MA.GE.MA. società agricola cooperativa contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e contro l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con ordinanza del 22 febbraio 2018, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione dell’INPS e dell’INAIL;

udito nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Carla D’Aloisio per l’INPS e l’avvocato Lorella Frasconà per l’INAIL.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 22 febbraio 2018, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2018, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale esclude la ripetizione «di eventuali versamenti contributivi effettuati» prima dell’entrata in vigore della disposizione censurata.

    1.1.– Il rimettente espone di dover decidere sui ricorsi di una società agricola cooperativa a scopo mutualistico, che ha dedotto di avere «per oggetto la lavorazione, macellazione, trasformazione, conservazione e vendita di carni animali» e di annoverare tra i soci «tutte aziende agricole, che effettuano l’attività di allevamento presso aziende di proprietà o si servono dello strumento del contratto di affitto o di soccida per acquisire la disponibilità del bene-terra da sfruttare, che può essere ubicato in territori di pianura, di montagna o aree svantaggiate».

    Nel ricostruire gli antecedenti della controversia, il rimettente specifica che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha dapprima rimborsato i contributi pagati dal 1996 al 2005 «in riferimento alla lavorazione dei prodotti conferiti» dai soci della società ricorrente e provenienti da territori montani e da aree svantaggiate, in applicazione dell’art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

    I benefici contributivi sarebbero stati successivamente negati «per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario», sulla scorta di un’interpretazione restrittiva dell’art. 9 della legge n. 67 del 1988 (Messaggio INPS 18 maggio 2012, n. 8594), che ha indotto l’istituto previdenziale a intraprendere nei confronti della società ricorrente un’azione di ripetizione dei contributi indebitamente restituiti.

    L’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, nell’offrire l’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, ha riconosciuto il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta anche a favore delle cooperative e dei consorzi che non operano in zone svantaggiate e di montagna, «in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa». La disciplina interpretativa ha tuttavia escluso la «ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati» prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 21 agosto 2013).

    La parte ricorrente nel giudizio principale ha chiesto la restituzione dei contributi previdenziali che asserisce di avere indebitamente versato all’INPS e dei contributi e dei premi assicurativi che avrebbe corrisposto all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in misura superiore al dovuto. A fondamento di tale richiesta, la società ha eccepito l’illegittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica che, pur provvista di efficacia retroattiva, nega il rimborso delle somme già indebitamente versate.

    1.2.– Il giudice a quo reputa impraticabile un’interpretazione adeguatrice della disposizione citata, perché contraddistinta da un significato inequivocabile.

    1.3.– In punto di rilevanza delle questioni, il...

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