Sentenza nº 46 da Constitutional Court (Italy), 13 Marzo 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 46

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 37 e 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Regione Veneto – con il ricorso in epigrafe, cui resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato – impugna varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

La prospettazione di illegittimità costituzionale ha, in primo luogo, ad oggetto il comma 37 dell’art. 1 della citata legge, che proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali «nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015»: sospensione disposta, per il 2016, dal comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e già prorogata per il 2017, dal comma 42, lettera a), dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

L’impugnazione è, tra l’altro, poi estesa al comma 778 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui dispone «l’ennesimo rinvio», dal 2019 al 2020, dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale di cui agli artt. 2, 4, 7 e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Secondo la ricorrente – per i motivi di cui direttamente si dirà nel Considerato in diritto, unitamente alle controdeduzioni della difesa dello Stato – la prima riferita disposizione violerebbe agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; e la seconda disposizione si porrebbe, a sua volta, in contrasto con gli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 119 e 120 Cost.

Considerato in diritto

  1. – La Regione Veneto propone, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

    Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni proposte con il medesimo ricorso, lo scrutinio deve essere qui limitato a quelle aventi ad oggetto i commi 37 e 778 del suo art. 1.

  2. – L’impugnato comma 37, che viene in primo luogo in esame, è denunciato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in quanto proroga all’anno 2018 la sospensione – disposta per l’anno 2016 dal comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2016)», e già prorogata, per l’anno 2017, con l’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019) – dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, «nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alla regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015».

    2.1.– Secondo la ricorrente risulterebbero, infatti, innanzitutto violati gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., poiché il blocco del potere impositivo regionale anche per l’anno 2018 risulterebbe reiterato con una motivazione «priva di proporzionalità», in contrasto con il corretto esercizio della potestà statale di coordinamento finanziario. E sarebbero del pari violati l’art. 97 Cost., sotto il profilo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione – in quanto la mancanza di proporzionalità della disposta proroga del blocco del potere impositivo regionale impedirebbe un «autonomo sforzo fiscale...

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