N. 51 SENTENZA 10 - 18 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), promosso dal Console d'Italia a Spalato in funzione di Giudice tutelare nel procedimento relativo a P.A., con ordinanza del 27 aprile 2009, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 27 aprile 2009, il Console d'Italia di Spalato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 32 della Costituzione.

  1. - Il rimettente, premette che la Signora S. K., cittadina italiana, ha avanzato istanza al Console d'Italia a Spalato affinche', nella sua qualita' di Giudice tutelare, nomini un amministratore di sostegno che possa assistere nell'ordinaria amministrazione il marito sig. P. A., recentemente trasferitosi in Croazia per stare vicino alla moglie e alla figlia.

    La richiedente ha precisato che il marito non e' autosufficiente e che tale circostanza era stata accertata dal Tribunale di Cagliari, il quale, nell'ambito di un procedimento di interdizione, su proposta del Pubblico ministero, aveva ritenuto sufficiente la nomina di un amministratore di sostegno, nomina poi effettuata dal Giudice tutelare. Secondo l'istante, l'amministratore di sostegno, in quanto residente in Sardegna, non potrebbe pero' svolgere proficuamente il proprio compito, poiche' il marito si e' trasferito in Croazia, quindi ha 'necessita' di una tutela' in detto Paese, tutela che 'potrebbe concretizzarsi con la nomina di un nuovo amministratore di sostegno stabilmente residente in detto Paese'.

    2.1. - Posta detta premessa, il rimettente deduce che l'istanza sarebbe riconducibile all'art. 34 del d.P.R. n. 200 del 1967, il quale stabilisce che 'il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonche' di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare'.

    La lettera della norma attribuisce, tuttavia, detta competenza soltanto in riferimento ai minorenni, agli interdetti, agli emancipati ed agli inabilitati e non prevede che il console possa esercitare le funzioni di giudice tutelare nei confronti della 'persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi', e cioe' che possa procedere alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 del codice civile, nel testo novellato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

    Secondo il rimettente, siffatta omissione sarebbe irragionevole, in quanto non prevede l'esercizio da parte del console delle funzioni di giudice tutelare in favore del cittadino italiano che versa in una situazione intermedia tra l'inabilitato e l'interdetto.

    In particolare, l'art 34 del d.P.R. n. 200 del 1967, nella parte in cui non attribuisce al console il potere di nominare un amministratore di sostegno, violerebbe l'art. 3 Cost., poiche' 'solo ad alcuni cittadini italiani all'estero bisognevoli di tutela ovverossia [a] quelli che rientrano nella fattispecie di cui all'art.

    404 del codice civile - non permette di rivolgersi al console in qualita' di giudice tutelare'. In ogni caso...

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