N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2009

Ricorso della Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 15 dicembre 2009, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Nicola Colaianni e dall'avv. Adriana Shiroka dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - Via Barberini, 36, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.

135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - suppl.

ordinario n. 215 e' stata pubblicata la legge n. 166/2009, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 25 settembre 2009, n.

135 recante: 'Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee'. L'art. 15 della legge citata, recante 'Adeguamento alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica', e' lesiva delle competenze regionali per il seguente motivo di D i r i t t o Illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  1. - La disposizione impugnata modifica in modo significativo l'art. 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n.

    133 del 6 agosto 2008, che a sua volta aveva radicalmente modificato ed in parte abrogato l'art. 113 del TUEL, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di modalita' di gestione dei servizi pubblici locali.

    L'art. 15 prevede un ampliamento dei settori esclusi dall'applicabilita' della normativa. Il comma 1 infatti conferma l'esclusione dalle norme del servizio di distribuzione del gas e la estende all'energia elettrica ed al trasporto ferroviario regionale.

    La nuova disposizione al comma 2 stabilisce che in via ordinaria l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire con gara, a favore di imprenditori o societa' in qualunque forma costituite, nel rispetto della normativa comunitaria oppure anche a favore di 'societa' a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento'.

    Il terzo comma invece disciplina il caso della gestione c.d. in house, da considerarsi eccezionale e derogatoria rispetto alle forme di gestione ordinaria del secondo comma. Dispone il terzo comma che 'In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta 'in house' e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulle societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano'.

    Quindi, l'art. 15 esplicitamente assimila le due forme di gestione dell'affidamento in concessione a terzi e dell'affidamento a societa' mista - purche' il partner privato sia stato scelto con determinate modalita' - considerandole entrambe forme ordinarie di gestione. Ne segue che il ricorso all'una o all'altra di queste forme di gestione non dovrebbe richiedere alcuna motivazione.

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