N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Presa visione delle articolate eccezioni di incostituzionalita' della norma cosi' come sollevate dalla difesa dell'imputato;

Considerato che, in ordine all'eccezione relativa alla 'ragionevolezza' dell'esercizio dell'attivita' legislativa in materia penale, la stessa non appare, violata dalla norma di cui all'art.

10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 sia perche' trattasi sostanzialmente di una previsione di pena pecuniaria a carico di soggetti che hanno fatto ingresso ovvero si sono trattenuti all'interno dello stato Italiano in violazione di legge, talche' la previsione di una pena pecuniaria appare proporzionata al fatto, senza che la materiale esecuzione della pena stessa, o la sua mancata esecuzione, possa incidere sulla sua ragionevolezza o proporzionalita';

Considerato altresi' che vengono sanzionati gli stranieri che si trattengono o che fanno illegale ingresso sul territorio dello Stato italiano indipendentemente dalla loro pericolosita' , provenienza o censo;

Ritenuto altresi' che non appare violato il principio di 'solidarieta'', atteso che la normativa prevede l'esclusione dell'applicazione dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 cosi' come novellato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 laddove vi sia una apposita domanda di protezione internazionale avanzata dallo straniero ai sensi del D.L. 17 novembre 2007 n. 251 e la comprovata sussistenza di uno stato di necessita', e che, comunque, anche in ragione del combinato degli artt. 62-bis e 16 della normativa in oggetto, non parrebbe comunque applicabile l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 essendo la stessa possibile solo 'nei casi stabiliti dalla legge', ovverosia in sostituzione di una pena detentiva...

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