N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto;

Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009, pubblicata nel BUR n. 46 del 13 novembre 2009, recante 'Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale'. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

La legge, che opera una serie di modifiche a precedenti leggi regionali in materia di attribuzione agli enti locali e disciplina delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti, nonche' in tema di difesa del suolo, governo del territorio e porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale, e' censurabile per i seguenti motivi:

l'articolo 1, nel sostituire l'articolo 25 della l.r. n. 88 del 1998, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva alla regione, le funzioni per la 'valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande...

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