Sentenza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione06 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 35

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, nel procedimento vertente tra la Pubblica Assistenza AVIS Onlus di Montemarciano e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, con ordinanza del 6 aprile 2017, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», «nella parte in cui non consente l’accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato – che svolga un’attività di sicuro rilievo sociale – solo in quanto soggetto esercente un’attività economica».

    1.1.– Riferisce il giudice a quo di essere chiamato a decidere sul «reclamo» proposto dalla Pubblica Assistenza Avis Onlus di Montemarciano contro il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dalla competente commissione con provvedimento n. 40 del 14 aprile 2016, motivato sul presupposto che l’associazione richiedente rientra nel novero dei soggetti che perseguono il cosiddetto lucro oggettivo, esclusi dal beneficio in parola dall’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    L’associazione interessata ha dedotto dinanzi al TAR Marche di non esercitare attività economica e di essere fiscalmente assoggettata al regime di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto i proventi derivanti dalla propria attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali. D’altra parte, in riferimento all’attività di trasporto sanitario – una tra le attività principali svolte dalla stessa associazione – la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe escluso che la stessa debba essere assoggettata a procedure concorrenziali.

    1.2.– Il giudice marchigiano richiama l’ordinanza n. 128 del 2016 di questa Corte, con la quale sono state decise nel senso della manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria: il giudice rimettente, infatti, non aveva allora verificato il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della «questione» (recte: pretesa).

    Il TAR Marche premette che, nel caso al suo esame, sussiste il presupposto reddituale per l’ammissione al richiesto beneficio, giacché, alla luce del bilancio presentato dall’associazione ricorrente, risultano rispettati, «salve eventuali successive verifiche», i requisiti di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. Risulta soddisfatto anche il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, alla luce dei motivi di ricorso allegati all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

    Il giudice rimettente rileva, ancora, che l’associazione istante svolge – come da statuto – la propria attività senza fini di lucro e con divieto di distribuzione ai soci di qualsiasi utile, avanzo di gestione o riserva di capitale: tra le attività istituzionali sono previste, fra l’altro, la raccolta e distribuzione di sangue, l’organizzazione del soccorso mediante ambulanze, servizi di guardia medica e ambulatoriale, la promozione di iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione.

    1.3.– Dopo aver sottolineato come l’istituto del patrocinio a spese dello Stato costituisca «diretta attuazione» del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all’art. 24 Cost., il rimettente rileva come, agli effetti dell’ammissione di un ente «al c.d. gratuito patrocinio», non sia sufficiente l’assenza dello scopo di lucro, ma è anche necessario che l’ente non profit non eserciti un’attività economica.

    La distinzione tra i due concetti – puntualizza il giudice a quo – è pacifica: lo scopo di lucro «ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi; il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi». Un’attività che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita non può qualificarsi come attività economica, mentre svolge attività con metodo economico «il soggetto che eroga servizi di utilità sociale, anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato...

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