Ordinanza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2019

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione01 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 32

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PETRIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4 e 11-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, promosso dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 2-9 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2018, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica dell’8 gennaio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2018, con ricorso notificato il 2 febbraio 2018 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 febbraio 2018, ha impugnato l’art. 1, commi 4 e 11-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172;

che la ricorrente deduce in particolare che:

− il comma 4 consente, per i tributi sia statali che regionali, di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni comprese negli stessi carichi, interessi di mora e altre somme aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione: a) dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, o che siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, esclusivamente a causa del tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; b) dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;

– la disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto determinerebbe una riduzione di gettito che incide negativamente sul corretto esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., e premierebbe le amministrazioni meno tempestive ed efficienti; invaderebbe la competenza legislativa delle Regioni in relazione ai cosiddetti tributi propri e contrasterebbe con l’autonomia tributaria regionale, mentre, con riferimento agli altri tributi regionali (tributi propri derivati e addizionali), priverebbe ingiustificatamente l’amministrazione regionale di...

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