Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 28 Febbraio 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione28 Febbraio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) , promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra Mohammed Mounji e altro e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 24 novembre 2017, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Mohammed Mounji e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Silvia Assennato e Gioia Sacconi per Mohammed Mounji, Vincenzo Stumpo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 24 novembre 2017 (reg. ord. n. 36 del 2018), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

    1.1.– La Corte di cassazione riferisce in punto di fatto di essere investita del ricorso proposto da Mohammed Mounji e da Azedine Mounji – lavoratori agricoli a tempo indeterminato dal 1992 al 2008, licenziati il 31 dicembre 2008 – contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 159 del 2012 che aveva rigettato l’appello degli stessi lavoratori avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva respinto la loro domanda intesa a ottenere «l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009». Con la citata sentenza, la Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola dettata dall’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, in quanto i lavoratori ricorrenti avevano precisato di non avere diritto a tale indennità perché non iscritti negli appositi elenchi, con ciò «acquietandosi del diniego» della stessa da parte dell’INPS, non impugnato nella causa. Essa aveva inoltre ribadito che i ricorrenti non avevano diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto i loro contributi erano stati versati nella «gestione agricola» dell’INPS. La Corte rimettente espone che il ricorso per cassazione è proposto per due motivi. Con il primo, è dedotta la violazione dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Tale disposizione ha previsto che «tutti i contributi versati» affluiscono in un’«unica gestione» che eroga le prestazioni previdenziali temporanee. Pertanto i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che i contributi versati dai ricorrenti erano destinati al finanziamento esclusivamente dell’indennità di disoccupazione agricola e che essi non avevano perciò i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione non agricola. Con il secondo motivo, è dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, previa rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949. Si precisa che l’INPS ha resistito con controricorso eccependo, quanto al primo motivo, che ai ricorrenti non spetta l’indennità di disoccupazione non agricola perché, nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, non hanno il requisito di cinquantadue settimane di contribuzione versata nella gestione per l’assicurazione contro tale disoccupazione; quanto al secondo motivo, che la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti è irrilevante perché nel giudizio non era stata proposta alcuna domanda di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola.

    1.2.– La Corte di cassazione espone alcune premesse in punto di diritto.

    Essa afferma anzitutto che, in base al censurato art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, spetta un’indennità di disoccupazione per una durata pari alla differenza tra il numero di 270 e il numero delle giornate di lavoro prestate nell’anno (con il limite di 180 giornate annue). Da ciò conseguirebbe che «[a] chi ha lavorato per un periodo di tempo superiore non spetta nessuna indennità di disoccupazione agricola». Il giudice rimettente aggiunge che lo stesso art. 32, primo comma, lettera a), non estende ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il trattamento ordinario di disoccupazione.

    La Corte di cassazione asserisce, in secondo luogo, che, in base al censurato art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, al lavoratore agricolo a tempo determinato, che superi 270 giornate di lavoro prestate nell’anno e perda il lavoro in prossimità della fine dello stesso, spetta l’indennità di disoccupazione per un numero di giornate pari a quelle in cui ha lavorato, entro il limite di 365 giornate.

    Il giudice rimettente espone poi che, nonostante quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 88 del 1989, i due sistemi assicurativi contro la disoccupazione, rispettivamente, ordinaria e agricola, «non [sono] complementari», sicché «[l]’ordinamento […] non consente […] che venga erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato».

    Il giudice a quo rappresenta ancora la specificità del sistema di protezione contro la disoccupazione agricola, evidenziando che la distinzione di tale sistema rispetto alla protezione contro la disoccupazione non agricola è oggi positivamente stabilita dall’art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); disposizioni che, entrambe, escludono «gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato» dall’accesso alle nuove prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

    La specificità della prestazione assicurativa riconosciuta ai disoccupati agricoli starebbe, in particolare, nel fatto che essa «consiste […] nell’erogazione, in una unica soluzione, di un’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro; a prescindere dalla permanenza o meno dello stato di disoccupazione del lavoratore».

    1.3.– Ciò premesso, il rimettente afferma che le questioni sollevate «in relazione alla disciplina della disoccupazione agricola e non agricola» sono rilevanti in quanto si deve ritenere che i ricorrenti «abbiano proposto in giudizio due domande, chiedendo il riconoscimento di uno dei trattamenti (disoccupazione ordinaria e disoccupazione agricola) previsti […] contro lo stato di disoccupazione involontaria». Tali due domande mostrerebbero che lo scopo del giudizio instaurato dai lavoratori ricorrenti era di «ottenere una delle prestazioni previste contro lo stato di disoccupazione involontaria, dovendo le domande essere interpretate alla luce del bene della vita il cui conseguimento muove al giudizio». Non rileverebbe pertanto che nelle conclusioni del ricorso introduttivo non fosse contenuta l’esplicita richiesta di accertamento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola e di condanna dell’INPS al pagamento di essa, «dovendo ritenersi che la stessa istanza fosse implicita nella richiesta di rimessione della questione di costituzionalità dell’art. 32 […] 1° comma legge 264/49 e comunque presente nel contenuto complessivo del ricorso».

    Il giudice a quo precisa che «viene in rilievo la disciplina […] vigente alla data dei fatti di causa, avendo i ricorrenti chiesto l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009 essendo stati licenziati nel 2008».

    Sarebbe invece inapplicabile, ratione temporis, la disciplina che risulta dall’art. 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012 e dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, i quali assoggetterebbero tutti i lavoratori agricoli, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, alla disciplina dell’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007.

    1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente afferma di sollevarle...

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