REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 27 maggio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni), disciplina:

  1. i criteri e le modalita' per l'accesso alle prestazioni;

    b)i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni;

  2. i criteri per garantire la gradualita' nell'erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali.

    Art. 2

    Soggetti destinatari delle prestazioni 1. Le prestazioni finanziate con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo regionale, sono rivolte a persone non autosufficienti secondo la definizione di cui all'art.

    3 della legge regionale n. 9/2008, aventi diritto all'assistenza sanitaria.

    Art. 3

    Prestazioni finanziate con il Fondo regionale 1. Le risorse del Fondo, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/2008, sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'art. 4 nell'ambito delle seguenti tipologie:

  3. interventi a carattere domiciliare;

  4. interventi a carattere semiresidenziale;

  5. interventi a carattere residenziale;

  6. interventi volti a facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili, attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o regionali;

  7. interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attivita' scolastiche e formative dei disabili in eta' evolutiva.

    Art. 4

    Criteri e modalita' per l'accesso alle prestazioni 1. L'universalita' dell'accesso alle prestazioni e' garantita dalla rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, uffici della cittadinanza e centri di salute che assicurano l'immediata presa in carico della persona non autosufficiente e, dopo una prima lettura del bisogno, l'avvio delle procedure valutative che devono concludersi con la elaborazione del progetto individuale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere di cui all'art. 8 della medesima legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presa in carico della persona.

    1. ...

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