LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: «Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
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Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18, e' inserito il seguente:
'Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per la stipulazione degli accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati accreditati).
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I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi contrattuali ed ai contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi di qualita', professionalita' e correttezza.
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Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacita' economica, tecnica ed organizzativa mediante:
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idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione relativa al fatturato;
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indicazione del personale sanitario e del personale dirigenziale, nonche' dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi sanitari;
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documentazione attestante la regolarita' della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonche' la relativa regolarita' contributiva;
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descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne l'individuazione e la rintracciabilita', delle misure adottate per garantire la qualita' delle prestazioni sanitarie, nonche' degli strumenti disponibili.
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La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti accertati ai sensi del comma 2...
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