LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 24 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformita' ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonche' di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri enti o autorita', nonche' con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonche' la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
-
La Regione da' attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell' amministrazione di sostegno nell' ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
-
Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 puo' essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
-
Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA