LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 24 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformita' ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonche' di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

Art. 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri enti o autorita', nonche' con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonche' la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.

  1. La Regione da' attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell' amministrazione di sostegno nell' ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.

  2. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 puo' essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.

  3. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno...

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