LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

  1. L'esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso.

  2. La necessita' di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l'approvazione della legge regionale n. 18/2007, molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 che prescrive modalita' (come l'uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l'esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui e' avvenuto il decesso.

  3. L'opportunita' di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalita' previste dall'art. 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall'art. 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto.

  4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilita' di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione.

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Inserimento del capo I nella legge regionale n. 18/2007

  5. All'inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e cadaveri) e' inserito il capo:

    'Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 18/2007

  6. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.

    18/2007, sono aggiunte le parole: 'da parte del medico necroscopo'.

  7. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della legge...

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