N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2009, proposto da:

Nicola Vendola, in proprio e nella sua qualita' di candidato di 'Sinistra e Liberta' - Federazione dei Verdi' alle Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009;

Grazia Carla Francescato, in proprio e nella qualita' di portavoce e legale rappresentante della Federazione dei Verdi;

Oreste Pastorelli, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante dell'Associazione 'Sinistra e Liberta' - Federazione dei Verdi';

Marco Fredda, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante dell'Associazione 'Sinistra e Liberta' - Federazione dei Verdi';

Marco Lion, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante dell'Associazione 'Sinistra e Liberta' - Federazione dei Verdi', tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Felice Besostri e Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via della Consulta n. 50,

Contro Ufficio elettorale nazionale presso la suprema Corte di cassazione, Ufficio elettorale Centrale presso la Corte di cassazione, Ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione I - Italia Nord Occidentale, Ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione II - Italia Nord Orientale, Ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione III - Italia Centrale, Ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione IV - Italia Meridionale, Ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione V - Italia Insulare, non costituitisi in giudizio, nei confronti di Giommaria Uggias, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Pinna e Giorgio Carta, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;

Claudio Morganti, non costituitosi in giudizio;

Oreste Rossi, non costituitosi in giudizio e con l'intervento di ad opponendum:

Sonia Viale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi,

Pietro Piciocchi e Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Lega Nord per L'Indipendenza della Padana, in persona del Segretario legale rappresentante p. t. Umberto Bossi, anche in proprio nella qualita' di cittadino elettore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Chiara Troubetzkoy Hahn, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale presso la suprema Corte di cassazione per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia in data 9 luglio 2009, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 158, in data 10 luglio 2009, con cui e' stato adottato l'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo in esito alle elezioni svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009, nella parte in cui non e' stato assegnato un seggio alla lista 'Sinistra e Liberta' - Federazione dei Verdi'; nonche' di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il verbale dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 26 giugno 2009 e i verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle Circoscrizioni I, II,

III, IV e V.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giommaria Uggias;

Visto l'intervento ad opponendum di Sonia Viale;

Visto l'intervento ad opponendum della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e di Umberto Bossi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e succ. mod.;

F a t t o 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti rappresentano che in data 1° aprile 2009, con decreto pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2009, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo da svolgersi nei giorni 6 e 7 giugno 2009. In precedenza, con la legge 20 febbraio 2009, n. 10 era stato modificato il sistema elettorale vigente per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedendosi la ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato lo sbarramento del 4 per cento, con l'introduzione nell'art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il n. 1, del successivo n. 1-bis e con la sostituzione del n. 2) dello stesso primo comma.

Concluse le votazioni, l'Ufficio elettorale nazionale, istituito presso la Corte di cassazione, ha redatto il verbale delle operazioni individuando le liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4 per cento dei voti validi espressi. Dopo aver rilevato che il totale delle cifre elettorali nazionali conseguite da tutte le liste e' stato pari a n. 30.623.840 voti, l'Ufficio ha attestato il 4 per cento di tale cifra, pari a 1.224.953,60 corrispondente a 1.224.954, con approssimazione per eccesso all'unita'.

L'Ufficio elettorale nazionale ha individuato poi, ai sensi del predetto art. 21, primo comma, n. 1-bis, le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e poi ha proceduto al riparto dei seggi tra le medesime liste, applicando la disposizione di cui al successivo n. 2) del predetto comma:

ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, pari a 26.572.238, per il numero dei seggi da attribuire, pari a 72, ottenendo il quoziente elettorale nazionale, pari a 369.058 (tralasciando la parte frazionaria);

ha diviso poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risultava contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista;

i restanti seggi (nella specie due) sono stati assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti (Italia dei valori-Lista Di Pietro, che aveva ottenuto un resto di 263.494 e alla Lega Nord, che aveva ottenuto un resto di 173.717).

In seguito, l'Ufficio elettorale nazionale ha provveduto, ai sensi del predetto art. 21, primo comma, n. 3 alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste. A tal fine, l'Ufficio ha anzitutto diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero di seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di lista. Ha poi attribuito a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista e' risultato contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista ed ha assegnato i seggi non assegnati ad ogni lista con il metodo dei quozienti interi, a favore delle circoscrizioni nelle quali la lista ha conseguito il maggior numero di resti. E cosi' l'Ufficio elettorale ha assegnato il nono seggio spettante alla Lega Nord nella Circoscrizione III-Italia Centrale, con un resto di 186.988 e ha assegnato il settimo seggio spettante all'Italia dei Valori-Lista Di Pietro, nella Circoscrizione V-Italia Insulare, con un resto di 186.326.

Con comunicato del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 158 del 10 luglio 2009, l'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di cassazione ha infine proclamato gli eletti al Parlamento Europeo. A seguito delle rinunce e opzioni ammesse, nella Circoscrizione III-Italia Centrale per la Lista Lega Nord e' stato proclamato eletto l'On. Claudio Morganti (con 2710 preferenze), nella Circoscrizione V - Italia Insulare per la Lista Italia dei Valori-Lista Di Pietro e' stato proclamato eletto l'On.

Giommaria Uggias (con 17.476 preferenze).

Ne e' derivato che alla lista 'Sinistra e Liberta-Federazione dei Verdi', odierna ricorrente, nonche' alla lista 'Rifondazione comunista - Sinistra Europea - Comunisti italiani' non sono stati assegnati seggi, pur avendo le stesse avuto candidati maggiormente votati rispetto a coloro che hanno beneficiato dell'assegnazione dei due seggi residuati dopo l'assegnazione dei seggi 'a quoziente pieno'.

Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con il ricorso proposto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979, cosi' come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10; eccesso di potere per disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta: in particolare, non sarebbe stata correttamente applicata la norma di cui all'ultimo periodo della norma recata dall'art. 21, primo comma, n. 2) della citata legge n.

18 del 1979 e succ. mod., il quale prevede che 'si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale'. Questa disposizione imporrebbe di considerare, nell'assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire dopo che si e' divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale: ossia delle liste che non hanno conseguito sul piano nazionale il 4 per cento dei voti validi e non hanno dunque partecipato all'assegnazione dei seggi a coefficiente c.d. pieno.

Secondo i ricorrenti l'intenzione del legislatore sarebbe quella di prevedere un meccanismo tale da consentire a quelle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento un 'diritto di tribuna', consentendo alle stesse di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti.

Cio' si evincerebbe in primo luogo dal fatto...

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