N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2009, proposto da: Maddalena Calia, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi ed Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo stesso Andrea Manzi in Roma, via F.

Confalonieri n. 5;

Contro Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte suprema di cassazione - Anno 2009, Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall' Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Regione Sicilia; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Campus, con domicilio eletto presso lo stesso Graziano Campus in Roma, via Lucullo n. 24;

Nei confronti di Oreste Rossi, Iva Zanicchi, Giovanni Conino,

Michele amino; Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv.

Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo stesso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1; Salvatore Caronna, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Paolo Trombetti, con domicilio eletto presso lo stesso Giuseppe Morbidelli in Roma, via Carducci n. 4; Salvatore Caronna, rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Trombetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, via Carducci n. 4; per l' annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione del 26 giugno 2009, nella parte in cui dopo aver respinto l' istanza presentata dall'on.

Gargani ed altri, si e' provveduto all' assegnazione dei seggi per il rinnovo dei rappresentanti al Parlamento europeo - Annullamento verbali di vari uffici territoriali circoscrizionali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell' Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Gualtieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Caronna;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante censurava le operazioni ed i risultati elettorali - come sopra specificato contestando l'illegittimita' della asserita distorsione verificatasi in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione delle ultime elezioni europee dello scorso 6 e 7 giugno, con contrazione dei rappresentanti assegnati alle circoscrizioni territoriali dell' Italia meridionale (15 al posto di 18) e delle Isole (6 al posto di 8) e trasferimento degli stessi alle altre circoscrizioni.

L' assunto di parte istante si fonda sull'affermazione del valore del principio di proporzionalita' dei popoli, quale criterio per l' attribuzione dei seggi, nell' ambito delle elezioni al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, cui corrisponderebbe l'art. 2 della legge n. 18 del 1979 (come modificata con la legge n.

78 del 2004 e dalla legge n. 10 del 2009) in forza del quale, a fronte dell'unico collegio nazionale, i seggi sono ripartiti su base territoriale - circoscrizionale. Con tale norma il legislatore nazionale avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del Consiglio europeo n. 76/787, con cui la Comunita' dispone che 'in funzione delle loro specificita' nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo'. Pertanto, censurava la mancata disapplicazione dell'art.

21, della medesima legge n. 18, che - secondo l'impostazione attorea - si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della predetta disposizione, laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in dipendenza al numero dei votanti nelle singole circoscrizioni, a scapito, dunque, della cifra determinata a monte ai sensi del predetto art. 2, 1. n. 18 cit. Parte ricorrente, proponeva, alternativamente, peraltro, una lettura dell'art. 21 cit. coordinata con l'art. 83, comma 1, n. 8, d.P.R n. 361 del 1957 - che prevede un correttivo in sede applicativa, asseritamente idoneo a salvaguardare il principio di proporzionalita' territoriale, in ragione del rinvio contenuto nella stessa legge n. 18 del 1979 (art. 51) alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati.

Con separati ed argomentati motivi di ricorso, l'istante denunziava, pertanto, i seguenti profili:

violazione della normativa comunitaria (art. 189 Trattato, artt. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e del principio di rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge n. 18 del 1979 in relazione al d.P.R 1° aprile 2009;

violazione della normativa comunitaria citata, del principio di rappresentanza territoriale, delle norme menzionate ed illegittimita' costituzionale degli articoli 21 e 22, 1. n. 18 del 1979 per contrasto con gli articoli 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97 Cost., del principio di proporzionalita' della rappresentanza rispetto al numero degli abitanti, affermato dalla disciplina comunitaria, dagli articoli 56 e 57 cost. ed, infine, dall'art. 2, legge n. 18 del 1979 (quale norma generale prevalente);

illegittimita' costituzionale per violazione del principio di proporzionalita' affermato dalla disciplina comunitaria, dagli articoli 56 e 57 Cost., dall'art. 2, legge n. 18/1979;

illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 2 e 3

Cost.; violazione degli art. 10 e 11, CEDU;

violazione del principio di rappresentanza delle singole nazioni nel Parlamento europeo in ragione degli abitanti e non degli elettori e tanto meno dei votanti;

violazione del principio del . giusto procedimento di legge ed illegittimita' costituzionale degli art. 21 e 22 della legge n.

18/1979, per il modo in cui regolano il procedimento per l'assegnazione dei seggi;

incostituzionalita' della stessa norma per violazione degli art. 2, 3 e 51 della Costituzione;

ulteriore illegittimita' costituzionale dell'art. 21, legge n. 18/1979 in relazione agli art. 2, 3 e 51 Cost.;

ulteriore illegittimita' della decisione dell' Ufficio nazionale del 26 giugno 2009 e dei consequenziali verbali circoscrizionali di proclamazione degli eletti.

Pertanto, l' istante chiedeva la correzione dei verbali dell' Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali e la propria conseguente elezione come parlamentare europeo, previa disapplicazione dell'art. 21, legge n. 18 del 1979, per contrasto con la decisione CE EURATOM (art. 1, 2, 7) e gli art. 189 e 190 del Trattato; in subordine, chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si costituivano le amministrazioni statali intimate con l'Avvocatura dello Stato, ed inoltre la Regione Sardegna, l'on.

Caronna e l'on. Gualtieri, quali controinteressati, contestando l'eccepito contrasto tra la legge n. 18 del 1979 e la normativa comunitaria, poiche' quest' ultima non imporrebbe il criterio proporzionale territoriale. Esponevano, anche, il mancato contrasto tra l' art. 2 e l' art. 21, in quanto il secondo conterrebbe il disposto tecnico del principio previsto all' art. 2. Ulteriormente affermavano l' inconferenza del riferimento all' art. 190 del Trattato ed al principio di 'proporzionalita' degressiva', quale parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del 1979 e l' esclusivita' dell' art. 2 della decisione CE-EURATOM 76/787 quale normativa sovraordinata di riferimento per la legge italiana sul procedimento elettorale per il Parlamento europeo.

La causa ad esito della discussione era trattenuta per la decisione.

Diritto 1. - Osserva il Collegio che, ai fini della decisione, deve preliminarmente essere esaminato il complesso quadro normativo che regola la materia all' esame e deve porsi l'attenzione sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale, avanzata da parte ricorrente, in riferimento agli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979. L' art. 21 della legge n. 18 del 1979 affida il computo complessivo dei voti ed il riparto dei seggi al seguente schema.

L' Ufficio elettorale nazionale, compiuto lo scrutino, riceve gli estratti dei verbali di tutti e cinque gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni;

sulla base di tali atti, procede:

a determinare la cifra elettorale nazionale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT