N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 6776 del 2009, proposto dall'on.le Sebastiano Sanzarello, in qualita' di candidato alla carica di membro del Parlamento europeo nella Circoscrizione V dell'Italia Insulare nella Lista del PDL, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinthia Bianconi e Claudia Ippolito, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in Roma, via degli Scialoja, 3;

Contro:

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte suprema di cassazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Regione Sicilia, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Siciliana in Roma, via Marghera, 36;

la Regione Sardegna, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Campus, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Lucullo, 24;

Nei confronti di:

on.le Iva Zanicchi, candidata proclamata eletta nella Circoscrizione I nella Lista PDL, domiciliata strada provinciale 'Lesmo Green', in Lesmo (Milano), non costituita in giudizio;

on.le Giovanni Collino, candidato proclamato eletto nella Circoscrizione II nella Lista PDL, domiciliato in via Ciarnescule, n.

2, Gemona del Friuli (Udine), non costituito in giudizio;

on.le Salvatore Caronna, candidato proclamato eletto nella Circoscrizione II nella Lista PD, domiciliato in via Larga n. 26,

Bologna, non costituito in giudizio;

on.le Herbert Dorfmann, candidato eletto nella lista PD nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale, domiciliato in Untrum, n. 6,

Vertumo (Bolzano), non costituito in giudizio;

on.le Oreste Rossi, candidato proclamato eletto nella Circoscrizione III nella Lista Lega Nord, domiciliato in via Levata, n. 49, Frazione Spinetta Marengo, Alessandria, non costituito in giudizio;

on.le Roberto Gualtieri, candidato proclamato eletto nella Circoscrizione III nella. Lista PD, rappresentato e difeso dall'avv.

Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Dora, 1;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

  1. del verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione del 26 giugno 2009, nella parte in cui si e' provveduto all'assegnazione dei seggi alle Liste concorrenti in ciascuna circoscrizione per le elezioni al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009;

  2. del verbale dell'Ufficio Territoriale Circoscrizionale dell'Italia Nord Occidentale del 25 giugno 2009, nella parte in cui ha proclamato eletti 21 rappresentanti in luogo dei 19 assegnati dal d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto diposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979;

  3. del verbale dell'Ufficio Territoriale Circoscrizionale dell'Italia Nord Orientale del 29 giugno 2009, nella parte in cui ha proclamato eletti 15 rappresentanti in luogo dei 13 assegnati dal d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979;

  4. dei verbali dell'Ufficio Territoriale Circoscrizionale dell'Italia Centrale del 30 giugno 2009 e del 1° luglio 2009, nella parte in cui hanno proclamato eletti 15 rappresentanti in luogo dei 14 assegnati dal d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979;

  5. del verbale dell'Ufficio Territoriale Circoscrizionale dell'Italia Meridionale del 29 giugno 2009, nella parte in cui ha proclamato eletti 15 rappresentanti in luogo dei 18 assegnati dal d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979;

  6. del verbale dell'Ufficio Territoriale Circoscrizionale dell'Italia Insulare del 29 giugno 2009, nella parte in cui ha proclamato eletti 6 rappresentanti in luogo degli 8 assegnati dal d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979;

  7. dell'elenco di pubblicazione degli eletti al Parlamento europeo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009;

  8. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'on.le Roberto Gualtieri;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il 1° Referendario Mariangela Caminiti e uditi per il ricorrente l'avv.

Sanzarello per delega dell'avv. Bianconi, per il Ministero dell'interno e l'Ufficio elettorale nazionale l'avv. dello Stato M.

Borgo, per la Regione Sardegna l'avv. G. Campus, per la Regione Sicilia l'avv. Polizzotto per delega dell'avv. Pitruzzella, per l'on.le Gualtieri l'avv. V. Cerulli Irelli, come specificato nel verbale;

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e succ. mod.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o Il ricorrente rappresenta che, a seguito delle elezioni del Parlamento europeo nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009, l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione ha assegnato i seggi spettanti alle cinque circoscrizioni in cui e' suddiviso il territorio nazionale; tale risultato pero' ha comportato una diminuzione dei rappresentanti assegnati alla Circoscrizione Territoriale dell'Italia Meridionale (15 al posto di 18) e delle Isole (6 al posto di 8) rispetto al numero dei medesimi risultante dalla ripartizione effettuata nella Tabella A allegata al d.P.R. 1° aprile 2009.

Lamenta il ricorrente che i verbali cosi' predisposti presenterebbero elementi di illegittimita' e sarebbero lesivi nei confronti dello stesso in quanto ove alla V Circoscrizione fossero attribuiti i seggi previsti dal predetto decreto, avrebbe avuto una posizione migliore nella graduatoria dei non eletti, nonche' la possibilita' di essere proclamato eletto a seguito delle possibili rinunce e surroghe degli altri candidati. Pertanto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento in parte qua dei detti verbali, indicati in epigrafe, e ha dedotto i seguenti motivi 1) Violazione dell'art. 190 del Trattamento CE, degli artt. 1, 2 e 7 Allegato E.1 alla decisione CE, CECA, EURATOM del 29 settembre 1976, come modificata dalla decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002; Illogicita' e irrazionalita' della scelta; Eccesso di potere.

Secondo il ricorrente nell'ordinamento comunitario, sulla base della normativa rubricata, e' previsto un sistema di rappresentanza proporzionale, ai fini dell'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, articolato su due principi vincolanti: quello della c.d.

'proporzionalita' politica', che nel riparto dei voti tiene conto della reale consistenza delle forze politiche che partecipano alla consultazione (art. 1) nonche' quello della, c.d. 'proporzionalita' territoriale', diretta estrinsecazione del generale diritto di rappresentanza territoriale proporzionale (art.2). Tali principi che si sono estrinsecati anche nella Risoluzione P6TA20070429, con cui il Parlamento europeo ha effettuato il riparto dei seggi tra tutti gli Stati in occasione delle ultime consultazioni, trovano applicazione con il criterio della c.d. 'proporzionalita' degressiva', che garantisce il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro in funzione della rispettiva popolazione (principio ribadito anche nell'art. 9, lett. a) del Trattato di Lisbona del 2 agosto 2008).

Il legislatore nazionale ha disciplinato la procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo con la legge 24 gennaio 1979, n. 18 (mod. dalla legge 27 marzo 2004, n.

78 e dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), richiamando i suddetti principi comunitari negli artt. 1 e 2, recanti disposizioni generali e, accogliendo l'indicazione contenuta nella decisione del Consiglio europeo n. 76/787, nella Tabella A allegata alla detta legge n. 18 del 1979 ha diviso il territorio nazionale in cinque circoscrizioni elettorali su base territoriale.

L'assegnazione dei seggi nella tornata elettorale in questione e' stata effettuata sulla base delle modalita' di calcolo indicate nell'art. 21, comma 1, nn. 2 e 3, della citata legge n. 18 del 1979 che prevede che si proceda 'alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi alle varie liste attraverso l'attribuzione a ciascuna lista di tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della medesima lista; e proseguendo con l'assegnazione dei seggi rimasti alle circoscrizioni che in virtu' delle ultime divisioni hanno conseguito i resti piu' alti'.

La circostanza che il quoziente elettorale di lista venga calcolato ai sensi dell'art. 21, n. 2 e 3 su base nazionale (e non circoscrizionale), implicherebbe secondo il ricorrente che, con riferimento a ciascuna lista, nelle circoscrizioni in cui sono state espresse poche preferenze in valore assoluto (bassa affluenza alle urne), il quoziente elettorale di lista (calcolato su base nazionale) si potra' ripetere poche volte comportando l'attribuzione di pochi seggi.

E cosi' i risultati delle recenti elezioni hanno registrato una patologica ripartizione degli eletti nelle singole circoscrizioni, in aperta violazione dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 e del numero dei seggi che il d.P.R. 1° aprile 2009 aveva assegnato a ciascuna circoscrizione...

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