N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di responsabilita', iscritto al n. 58231 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei signori:

1) Filippo Fecondo, nato il 7 luglio 1963 a Marcianise (Caserta) ed ivi residente alla via Duomo n. 66, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 settembre 2009, dall'avv. Domenico Stanga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta alla piazza A. Moro n. 9 - P.co del Corso;

2) Angelo Piccolo, nato il 21 settembre 1950 a Marcianise (Caserta) ed ivi residente alla via S. Merola n. 2, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Fabrizio Perla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via S. Brigida n. 39;

3) Giuseppe Sagliano, nato il 22 luglio 1951 a Marcianise (Caserta) ed ivi residente alla via S. Giovanni Bosco n. 6, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria difensiva presentata l'8 settembre 2009, dall'avv. Luigi M.

D'Angiolella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale A. Gramsci n. 16;

4) Vincenzo Negro, nato il 31 agosto 1954 a Marcianise (Caserta) ed ivi residente alla via Monfalcone n. 21, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Emanuele Marino ed unitamente a questi elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Capaldo n. 7 presso la signora Rosaria Corvino;

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 16 maggio 2008;

Viste le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti (Vincenzo Negro il 3 settembre 2009, Giuseppe Sagliano l'8 settembre 2009, Filippo Fecondo il 10 settembre 2009 e Angelo Piccolo l'11 settembre 2009);

Visti gli atti di giudizio;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2009, con l'assistenza del segretario dr. Giuseppe Volpe, sentiti il relatore primo referendario Rossella Cassaneti, gli avvocati Giuseppe Criscuolo per delega dell'avv. Fabrizio Perla, Flavio Brusciano per delega dell'avv. Luigi. M. D'Angiolella ed Emanuele Marino, nonche' il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Maurizio Stanco;

Premesso che con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 16 maggio 2008, la Procura Regionale ha evocato in giudizio i signori Filippo Fecondo (Sindaco del Comune di Marcianise dal 2001 sino almeno all'epoca del deposito dell'atto introduttivo del giudizio), Angelo Piccolo (Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio del Comune di Marcianise dal 25 maggio 1999 al 23 maggio 2000 e dal 1° aprile 2001 in poi), Giuseppe Sagliano (Capo Servizio Ambiente,

Ecologia e Tutela del Territorio del Comune di Marcianise a far data dal 1° settembre 2001) e Vincenzo Negro (Responsabile dell'ufficio Gestione Rifiuti del Comune di Marcianise dal 21 marzo 2002) per sentirli condannare al pagamento, pro quota, di € 405.322,25 in favore del Comune di Marcianise (Caserta), di € 45.077,23 in favore dello Stato e di € 43.038,00 in favore della Regione Campania - o alle diverse somme determinate dal Collegio giudicante - oltre rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il danno pubblico suindicato sarebbe derivato, secondo parte attrice, dal mancato rispetto degli obblighi inerenti il raggiungimento da parte del Comune di Marcianise delle percentuali minime di raccolta differenziata, con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005.

Ai fini istruttori, nell'ambito della piu' ampia indagine condotta dall'ufficio requirente sull'insufficiente percentuale di raccolta differenziata riscontratasi nel territorio regionale e visto che in base ai dati rappresentati nell'adeguamento del piano regionale dei rifiuti approvato dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con l'ordinanza n.

77/2006, nell'anno 2004 il Comune di Marcianise risultava aver raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del solo 6,17, la Procura contabile ha acquisito presso l'ente comunale in parola relazioni e note, corredate da varia documentazione, dopodiche' ha provveduto a notificare ai presunti responsabili invito a presentare le proprie controdeduzioni, ritenute peraltro inidonee al superamento delle contestazioni di addebito, al che e' seguito il deposito e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Al fine di descrivere l'essenzialita' della raccolta differenziata - definita come 'raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee' (art. 6, decreto legislativo n. 22/1997) - nella gestione del ciclo dei rifiuti, la Procura ha ricordato, in primo luogo, il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto 'Ronchi'), oltre alle ordinanze del Ministero dell'Interno - Protezione Civile, riguardanti l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, numeri 2948/1999, 3100/2000 e 3479/2005, dalla lettura di cui si evince che nel periodo in considerazione i comuni della Regione Campania, avrebbero dovuto attuare una percentuale minima di raccolta differenziata (rispetto al totale ammontare della quantita' di rifiuti prodotta) pari al 30% per il 2003-2004 ed al 35% per il 2005 e che la tariffa a carico dei comuni per gli oneri gestionali della raccolta dei rifiuti avrebbe subito progressive maggiorazioni in misura direttamente proporzionale all'entita' della violazione delle disposizioni riguardanti la percentuale minima di raccolta differenziata da realizzare entro le varie scadenze prestabilite.

Citando, inoltre, la legge n. 296/2006 - che ha previsto le percentuali di raccolta differenziata da realizzare sul territorio nazionale entro la fine degli anni dal 2006 al 2012 - la legge n.

87/2007 - che ha disciplinato l'avvalimento per la raccolta differenziata da parte dei comuni della Regione Campania dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 legge R.C. n. 10/1993 - e l'ordinanza P.C.M. n. 3639/2008 - che ha prescritto la predisposizione e la realizzazione da parte dei comuni campani di un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata - la Procura ha posto in rilievo come l'inadempimento delle disposizioni dettate nella materia di che trattasi abbia contribuito in maniera determinante alla crisi del ciclo dei rifiuti, richiamando, in proposito, l'ordinanza commissariale n. 28/2004 e la 'Relazione Territoriale sulla Campania' della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti trasmessa alle Camere il 1° febbraio 2006. In quest'ultima, in particolare, rifiuti indifferenziati e loro quantita' sono indicati quali concause dei problemi di blocco e cattivo funzionamento dei sette impianti di produzione del CDR (combustibile derivato da rifiuti), nonche' fonte di ripetute situazioni di emergenza con tonnellate di rifiuti nelle strade; da uno studio analitico elaborato nel 2007 dal prof. A. Marangoni - ha esposto ancora a titolo esemplificativo la Procura - risulta, infine, 'che il non aver fatto la RD di carta e cartone dal 1999 al 2005 e' costato alla Campania e all'intero Paese almeno 102 milioni di €'. Ai maggiori costi complessivamente sostenuti per la mancata differenziazione dei rifiuti devono poi essere aggiunte - ha rilevato parte attrice - le considerevoli spese (quali quelle relative al trasporto fuori regione o all'estero dei rifiuti, con quote di materiali da separare) derivanti dalle ripetute situazioni di acute crisi del settore (rifiuti non raccolti nelle strade), largamente incise dalla scarsa percentuale di raccolta differenziata. Sul punto, la Procura attrice ha riportato i risultati dell'analisi della spesa per interventi effettuati in materia di emergenza rifiuti contenuti nella relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti riguardante 'La gestione dell'emergenza rifiuti effettuata dai Commissari del Governo' approvata con deliberazione n. 6/2007/G, secondo cui ammonterebbero ad € 561.517.499 le risorse spese dal Commissariato rifiuti campano per l'emergenza fino all'anno 2005.

Fornita la surriportata descrizione in termini generali della dannosita' economica dell'inadempimento delle prescrizioni in tema di raccolta differenziata, l'ufficio requirente ha individuato, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto del giudizio, quattro distinte voci di danno:

l'ingiustificato costo sostenuto dal Comune di Marcianise a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento presso gli impianti di produzione di C.D.R. del 'tal quale' (rifiuto indifferenziato, una parte del quale avrebbe dovuto essere debitamente separato in sede di effettuazione della raccolta), calcolato per il periodo in rilievo (2003/2005) in complessivi € 249.840,70 per l'anno 2003, € 179.301,23 per l'anno 2004 ed €

318.707,14 per l'anno 2005, importi ottenuti moltiplicando la tariffa di smaltimento aggiuntiva pagata per i rifiuti, indifferenziati dal Comune di Marcianise (pari ad € 0,0449 per chilogrammo dal 2003 al 15 dicembre 2005 e ad € 0,0880 per chilogrammo dal 16 dicembre 2005) per la differenza tra la percentuale concretamente raggiunta e quella che doveva essere realizzata per rispettare il limite normativo della raccolta differenziata; considerato l'apporto causativo del danno in parola addebitabile ad altri soggetti pubblici, alle difficolta' nascenti dalle periodiche crisi del sistema nonche' alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico nella regione per lo smaltimento della frazione organica e dei cosiddetti 'rifiuti verdi', la Procura ha ritenuto di decurtare dagli importi dianzi indicati il 50%, di modo che la voce di danno qui descritta risulta complessivamente pari ad € 373.924,54 (€ 124.920,35...

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