N. 45 SENTENZA 8 - 12 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica): articoli 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15;

16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art.

13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993;

18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma 1, lettere c), d) ed e), nel modificare l'art. 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a);

34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera a);

46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;

68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;

89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;

106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2, e della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009): art. 29, commi 2 e 3, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con due ricorsi, rispettivamente notificati il 6-9 ottobre 2008 ed il 17-21 novembre 2008, depositati in cancelleria il 14 ottobre 2008 ed il 25 novembre 2008 ed iscritti ai nn. 62 e 92 del registro ricorsi 2008;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 62 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica), nelle seguenti disposizioni: 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge prov.

  1. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma 1, lettere c), d) ed e), nel modificare l'art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a);

    34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera a);

    46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;

    68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;

    89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;

    106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2.

    1. - Il ricorrente ha prospettato la violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l), ed m), della Costituzione, nonche' degli artt. 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    2. - Espone la difesa dello Stato che la legge provinciale sospettata di illegittimita' costituzionale si interseca con la disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale all'art. 4, comma 5, stabilisce che 'le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione'.

      Secondo il ricorrente, come la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare con la sentenza n. 401 del 2007, per la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo sancito dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), il quale all'art.

      2, tra l'altro, prevede che 'la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato'. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, a sua volta, attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa in diverse materie tra le quali, assumono rilievo le seguenti: 'tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare' (art. 8, primo comma, n. 3, dello statuto di autonomia); 'urbanistica e piani regolatori' (art. 8, primo comma, n.

      5, dello statuto di autonomia); 'opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche' (art. 8, primo comma, n. 13, dello statuto di autonomia); 'viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale' (art. 8, primo comma, n. 17, dello statuto di autonomia).

      Lo statuto, nel citato art. 8, precisa che detta potesta' deve essere esercitata 'entro i limiti indicati dall'art. 4' e, pertanto, 'in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica' (art. 4, primo comma, dello statuto di autonomia).

      La giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n.

      269 del 2007, ha ritenuto che tra i suddetti limiti rientra anche quello di prestare puntuale osservanza al diritto comunitario, precisando che 'le direttive comunitarie, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale principio fondamentale'.

      Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, quindi, in ragione dei richiamati limiti, che le disposizioni censurate appaiono in contrasto con le direttive comunitarie sui pubblici appalti, in quanto non rispettano l'obbligo di dare puntuale esecuzione al diritto comunitario.

      Inoltre, deduce l'Avvocatura dello Stato, anche dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, la Corte costituzionale, ha ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006, che 'il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come 'riforme economico-sociali'' (citata sentenza n. 51 del 2006).

      Al riguardo e' innegabile, secondo il ricorrente, che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 rechino, oltre a principi generali dell'ordinamento giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale. In tal senso viene in rilievo la scelta del legislatore statale di dare alla concorrenza una tutela rafforzata e maggiore rispetto a quella apprestata dal diritto comunitario. In proposito sono richiamate: la previsione di un numero minore di ipotesi nelle quali si puo' ricorrere alla procedura negoziata; 'il divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di lavori'; l'estensione 'dei principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione'; la tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle procedure ristrette.

      Tali opzioni, afferma l'Avvocatura dello Stato, sono 'sconfessate' dalla Provincia autonoma di Trento, che, invece, con le norme impugnate ha: 'esteso l'utilizzo della procedura negoziata;

      consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni; regolato con gara...

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