N. 47 SENTENZA 8 - 12 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 372 del codice penale, promosso dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di V. P., con ordinanza del 9 maggio 2008, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Trento in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 9 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione 'e in relazione al principio di ragionevolezza', questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 372 del codice penale (falsa testimonianza), 'laddove viene comminato il minimo edittale in anni due di reclusione, anziche' in altra pena, di eguale specie, ma nella misura piu' bassa'.

Il rimettente premette di essere chiamato a decidere in un procedimento penale a carico di V. P., imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. perche', all'udienza del 25 ottobre 2006, dichiarava, contrariamente al vero, che N. D. non aveva partecipato al furto di quattro cerchioni di un'automobile.

Il giudice a quo riferisce che la falsita' delle dichiarazioni rese dall'imputato e' emersa dall'istruttoria dibattimentale, in quanto un maresciallo dei Carabinieri aveva affermato di aver visto anche N. D. partecipare all'azione di impossessamento dei cerchioni, unitamente all'imputato V. P. (nei cui confronti il procedimento iscritto per il delitto di furto era stato definito ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile al tempo della testimonianza).

In sede di discussione il rappresentante del pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad anni tre di reclusione, mentre la difesa aveva insistito per l'assoluzione.

  1. - Cio' premesso, il giudicante dubita della legittimita' costituzionale del citato art. 372, 'in relazione da un canto agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dall'altro ai principi di ragionevolezza e di proporzione quantitativa che devono presiedere alla funzione legiferante in merito all'entita' della pena criminale sanzionante gli illeciti penali'.

    Egli afferma che la questione e' rilevante perche' 'da essa dipende, nei confronti del giudicabile, l'applicazione in concreto della pena in esito alla istruzione probatoria dibattimentale svolta'.

  2. - Inoltre, la questione, ad avviso del rimettente, non appare manifestamente infondata per piu' motivi.

    In primo luogo, egli pone in evidenza che con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'originaria pena detentiva per il delitto di falsa testimonianza, determinata nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre anni di reclusione, e' stata aumentata nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni di reclusione, con la conseguenza che il minimo ed il massimo edittale sono stati, rispettivamente, quadruplicati e raddoppiati.

    Tale inasprimento sanzionatorio si pone, secondo il giudice a quo, in contrasto con il principio di proporzionalita', in quanto il minimo edittale ora previsto, costituendo pena inevitabile anche per le infrazioni piu' modeste, non e' adeguato al disvalore del fatto tipico.

    L'attuale trattamento sanzionatorio, poi, e' tale per cui il reato di falsa testimonianza e' punito in modo piu' grave rispetto ad altre fattispecie criminose 'considerate da sempre come ontologicamente similari' quali la frode processuale, il favoreggiamento personale, anche con riguardo all'aggravante di cui al capoverso dell'art. 378 cod. pen., e la simulazione di reato.

    Si tratta, ad avviso del rimettente, di fattispecie delittuose 'che per lontana tradizione, sia la legge, che la dottrina e la giurisprudenza hanno reputato avvinte dalla identica oggettivita' giuridica, che si e' detto risiedere nell'interesse dello Stato alla retta amministrazione della giustizia che deve quanto piu' possibile cogliere nel segno, nonche' nella necessita' diretta ad impedire che la giustizia possa essere indirizzata su falsa strada'.

    L'ordinanza pone in rilievo che la pena prevista per il reato di falsa testimonianza e' la stessa prevista per il reato di calunnia, connotato da maggiore gravita' rispetto al primo, per la sussistenza non solo dell'aggressione all'interesse al corretto funzionamento della giustizia, cioe' al medesimo interesse tutelato dal reato di cui all'art. 372 cod. pen., ma anche per la sussistenza della lesione alla liberta' e all'onore della persona falsamente incolpata di una condotta criminosa.

    Il rimettente ritiene che un'altra ragione di 'stridente irragionevolezza sostanziale' della pena prevista per il reato di falsa testimonianza risieda nel raffronto con quella prevista per il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen., anche con riferimento all'ipotesi aggravata del capoverso, che sanziona il reo con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni, prevedendo, nel...

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