N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Sandro Nicola D'Alessandro, Antonio Luciano e Fernando Capone.

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 58353 del registro di segreteria.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito nella pubblica udienza del 29 settembre 2009, il consigliere relatore prof. Michael Sciascia.

Uditi altresi' nella medesima udienza l'avv. Pietro Palma, per i convenuti, nonche' il vice procuratore generale dott. Maurizio Stanco.

Ritenuto in fatto Con citazione depositata in data 16 giugno 2008 a firma del vice procuratore generale dott. Maurizio Stanco, il procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale ha chiamato a giudizio Sandro Nicola D'Alessandro, Antonio Luciano e Fernando Capone, esponenti del Comune di Benevento, per il risarcimento di danni subiti dallo Stato, dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento.

Il requirente, dopo aver descritto puntualmente il quadro amministrativo nel Comune di' Benevento e di quello normativo del settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, ritiene che i predetti siano responsabili per aver determinato con il loro comportamento gravemente colposo i seguenti danni conseguenti al 'mancato rispetto degli obblighi inerenti il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata' per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, di cui chiede il risarcimento con utilizzazione del potere di valutazione equitativa:

Quanto ai convenuti Sandro Nicola D'alessandro e Fernando Capone:

danno di euro 405.322,25 al Comune di Benevento in ragione dell'onere indebitamente sostenuto per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, nonche' nel mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato;

danno di euro 45.077,80 allo Stato calcolato sempre in via equitativa con riferimento al costo per il trasporto dei rifiuti indifferenziati al fine del loro smaltimento fuori regione;

danno di euro 43.038,00 alla Regione per le spese necessarie al ripristino del pregiudizio all'immagine dell'ente.

Quanto ai convenuti Sandro Nicola D'Alessandro, Antonio Luciano e Fernando Capone:

danno di euro 199.439,17 al Comune di Benevento in ragione dell'onere indebitamente sostenuto per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, nonche' nel mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato;

danno di euro 36.705,77 allo Stato calcolato sempre in via equitativa con riferimento al costo per il trasporto dei rifiuti indifferenziati al fine del loro smaltimento fuori regione;

danno di euro 26.746,66 alla Regione per le spese necessarie al ripristino del pregiudizio all'immagine dell'ente.

L'individuazione dei soggetti causalmente responsabili dei pregiudizi de quibus e' realizzata dal requirente con riferimento esclusivo alla delibera della giunta comunale di Benevento n. 242 datata 28 ottobre 2004, con cui si e' contribuito 'a non assicurare, pur riscosso il finanziamento commissariale, l'ineludibile obbligo di raccolta differenziata ed il raggiungimento dei relativi minimi percentuali per il periodo che parte dall'approvazione dell'atto e prosegue per almeno l'anno 2005'.

In particolare secondo la prospettazione di parte attorea, la condotta 'risulta gravemente colposa per gli amministratori che, in relazione alla materia in trattazione, avevano una specifica competenza e diretta conoscenza della problematica progettuale, quale l'assessore al ramo geom.Antonio Luciano, oltre al Sindaco dr. Sandro Nicola D'Alessandro, ai quali e' da aggiungere .... il dirigente ing.

Fernando Capone che ha espresso il relativo parere di regolarita' tecnica'.

'Al Sindaco dott. Sandro Nicola D'Alessandro, pertanto, e' addebitabile, unitamente al dirigente ing. Fernando Capone, per colpa grave e per quote, il danno prodottosi nel 2003 e nei primi dieci mesi del 2004, mentre agli stessi, unitamente all'assessore Antonio Luciano sopra individuato, il danno relativo agli ultimi due mesi del 2004 e quello del 2005'.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti per ministero dell'avv. Pietro Palma, con separate comparse depositate tutte in data 7 settembre 2008, con cui hanno sostenuto nel merito che la situazione drammatica nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non e' loro imputabile, essendo invero il frutto di una 'incapacita' di un intero sistema con responsabilita' diffuse e difficilmente cristallizzabili ...';

inoltre 'per il periodo in contestazione, non v'e' alcuna specifica norma che ponga direttamente a carico dei comuni l'obbligo del conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata, ponendolo invece a carico di organismi di ambito territoriale quali l'ATO, i consorzi, ecc.';

quanto poi all'elemento soggettivo 'non vi e' mai stata inequivoca consapevolezza che gli obblighi di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, fossero a carico dei comuni e non fossero obblighi di sistema o di ambito';

infine 'la necessita' di rimodulazione dell'originario progetto scaturi' dall'impossibilita' di dare attuazione a tale progettualita' sia per la carenza delle attrezzature e dei mezzi che dovevano essere forniti dal Commissariato di governo al consorzio, sia per le modifiche normative succedutesi con frequenza che resero inattuale l'originario progetto ed ancora qualsiasi diversa operativita' necessitava di consistenti risorse finanziarie che non rientravano nella disponibilita' comunale'.

Sulle loro specifiche posizioni, i convenuti sostengono di aver svolto diligentemente le attribuzioni ed i compiti loro rimessi; piu' particolarmente l'assessore Luciano contesta di essere stato destinatario di delega sul settore de quo, in quanto 'il servizio era affidato all'ASIA, il cui controllo, quale azienda partecipata dal Comune, rientrava tra le competenze e le attribuzioni dell'Assessorato alle Finanze'.

Nella pubblica udienza del 29 settembre 2009 sono intervenuti nel dibattimento l'avv. Pietro Palma, che ha insistito per l'assoluzione dei convenuti, nonche' il vice procuratore generale dott. Maurizio Stanco, che ha confermato la richiesta di condanna ed in via subordinata ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 30-ter, periodi 2 e 3, legge n.

102/2009 di conversione decreto-legge n. 78/2009, modif. da art.1, comma 1, lett. c del decreto-legge n. 103/2009, convertito nella legge n. 141 /2009.

Considerato in diritto 1. - La disposizione di cui all'art. 17, comma 30-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, ha chiaramente inteso porre precisi limiti all'azione inquirente e requirente delle procure regionali della Corte dei conti, con previsione di una sanzione di nullita' e di una specifica azione tendente al suo accertamento al riguardo degli atti istruttori e processuali adottati in violazione di essi.

Va rilevata preliminarmente una differenza ontologica tra le due fattispecie introdotte da tale testo legislativo .

Infatti quella di cui al 1° periodo, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c del decreto-legge n. 103/2009, convertito nella legge. n. 141/2009, nel prevedere che 'Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge', si presenta palesemente come una limitazione meramente procedurale alle modalita' di esercizio da parte del procuratore regionale delle sue prerogative istruttorie e processuali, peraltro sulla scia gia' delineata in giurisprudenza dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 104.

La disposizione di cui ai successivi periodi 2° e 3° del medesimo articolo, invece, nel prevedere che 'Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale', ha invero introdotto un limite alla stessa giurisdizione della Corte dei conti, ancorche' apparentemente diretto solamente all'ufficio requirente contabile.

Infatti, la limitazione della legittimazione attiva dell'unico soggetto, quale il procuratore regionale, abilitato ad agire innanzi alla Corte dei conti in sede di giudizi di responsabilita', ridonda direttamente a riduzione della sfera 'sostanziale' della responsabilita'...

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