N. 42 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel procedimento vertente tra D.G.M. e il Ministero della Giustizia, con ordinanza del 28 gennaio 2009, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 28 gennaio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), 'nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza del genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravita', debitamente accertata, di poter fruire del congedo' ivi indicato;

che il Tribunale rimettente premette di essere investito dell'impugnazione del provvedimento, datato 14 luglio 2008, con il quale l'Amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di congedo straordinario retribuito presentata, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, da una dipendente del Corpo di polizia penitenziaria;

che il TAR del Lazio precisa, al riguardo, che la ricorrente nel giudizio a quo ha evidenziato di essere l'unico soggetto in grado di assistere la propria madre invalida al 100% - cosi' come attestato dalla competente Commissione in data 5 maggio 1999 - essendo, quest'ultima, 'rimasta vedova e senza ulteriori figli', nonche' priva 'di altri parenti o affini' che possano prestarle assistenza;

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