LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 127 del 23 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale 1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

  1. Cap. 03905 'Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)';

    Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;

  2. Cap. 03910 'Sviluppo del sistema informativo regionale (art.

    17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)';

    Esercizio 2009: euro 1.345.000,00;

  3. Cap. 03937 'Sviluppo del sistema informativo regionale:

    piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)';

    Esercizio 2009: euro 9.100.000,00.

    Art. 2

    Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l'esercizio 2009, e' revocata (Cap. 3201 - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).

    Art. 3

    Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) 1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civilta', della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

    1. Per le finalita' di cui al comma 1, e' disposta, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B.

      1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

    2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalita' di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

      Art. 4

      Interventi nel settore delle bonifiche 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 del 2008 e' inserita la seguente lettera:

      'c) Cap. 16332 'Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)' afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione;

      Esercizio 2009: euro 800.000,00.'.

      Art. 5

      Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) e' disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

  4. Cap. 21222 'Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)';

    Esercizio 2009: euro 250.000,00.

    Art. 6

    Organizzazione turistica regionale.

    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.

    1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 22 del 2008 e' sostituita dalla seguente:

      'b) Cap. 25564 'Contributi per l'attuazione di progetti marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)';

      Esercizio 2009: euro 5.552.000,00;

      Esercizio 2010: euro 5.552.000,00.'.

      Art. 7

      Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

      Art. 8

      Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di euro 3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B.

      1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

      Art. 9

      Interventi ed opere di difesa della costa 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B.

      1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

      Art. 10

      Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate 1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le regioni Emilia-Romagna,

      Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a rimborsare, nell'esercizio 2009, alla regione Veneto la somma di euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo dell'anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

      Art. 11

      Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali 1. L'autorizzazione disposta dall'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B.

      1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

    2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 22 del 2008 e' aggiunto il seguente comma:

      '2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, altresi', per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B.

      1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.'.

      Art. 12

      Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) 1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), e' disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:

      Esercizio 2009: euro 500.000,00.

      Art. 13

      Interventi nel settore dei trasporti 1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2009 dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, e' ridotta di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT