LEGGE REGIONALE 22 giugno 2009, n. 30 - Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), e l'art. 50 dello statuto della Regione Toscana;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

  1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l'istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;

  2. L'ARPA Toscana (ARPAT) e' stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le competenze;

  3. Negli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 66/1995 e' radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessita' di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Cio' ha comportato un notevole incremento dell'attivita' amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;

  4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell'ambiente ribadendo un concetto gia' enunciato dal sesto piano d'azione ambientale europeo 2002 - 2010 'Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta' (approvato dalla Commissione europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l'art. 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilita' dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale;

  5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale;

  6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l'approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 2010, nonche' attraverso il piano sanitario regionale 2008 - 2010;

  7. L'ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria 'mission' rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non piu' corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione;

  8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (parere ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 'ARPAT'. Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l'importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l'attuale legge regionale n. 66/1995 istitutiva dell'ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale;

  9. E' necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l'attivita' dell'ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze cosi' da garantire sempre maggiore qualita' dei controlli e i piu' alti standard di qualita' e sicurezza ambientali;

  10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell'ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell'agenzia quale ente strumentale alle attivita' del sistema complessivo degli enti pubblici competenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' agenziali;

  11. Diviene strategica una nuova definizione delle attivita' istituzionali che, anziche' rinviare ad un'elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell'ARPAT, per una piu' chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato;

  12. Le complesse interazioni tra societa' ed ambiente necessitano di approfondimenti cosi' come di un piu' alto livello di comprensione a cui ARPAT e' chiamata a contribuire attraverso le attivita' di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Cio' al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un piu' esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente contenute nelle 'Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati' (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell'ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti;

  13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attivita' di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformita' alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorita' competenti. Occorre altresi' consolidare l'attivita' di supporto tecnico scientifico, nonche' quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;

  14. E' necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27 aprile 2001), in cui si definisce 'controllo' la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalita' conoscitive, le finalita' valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all'individuazione di misure d'intervento, nonche' finalita' di pubblicita' e informazione al pubblico;

  15. E' necessario identificare univocamente i settori di attivita' dell'ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attivita' allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l'aggiornamento dei settori d'intervento dell'agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale e' sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti;

  16. E' necessario definire uno strumento per la programmazione delle attivita' dell'ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attivita' obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l'eventuale fonte normativa o l'atto di programmazione che tale attivita' prevede;

    tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato 'carta dei servizi e delle attivita'' e delle ricadute dello stesso sull'intero territorio regionale, esso e' approvato, aggiornato e modificato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione;

  17. La carta dei servizi e delle attivita', identificando e definendo le tipologie di attivita' istituzionali, serve anche a rafforzare l'imparzialita' e la terzieta' dell'ARPAT;

  18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, e' necessario nella programmazione delle attivita' dell'ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell'ARPAT attraverso l'istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multi referenzialita' nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale;

  19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali e' assicurato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994;

  20. Poiche' il ruolo dell'ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attivita' a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessita', evidenziata dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l'effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attivita' pubblicistica di controllo e attivita' privatistica di consulenza, le attivita' rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT;

  21. Si riscontra la necessita' di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento piu' esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attivita' dell'ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento piu' idoneo a...

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