DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2009, n. 140 - Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 10 giugno 2009) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ed in particolare la lettera c), dell'Allegato I, contenente i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori che prevede le condizioni che devono essere soddisfatte nel caso in cui l'organismo pagatore deleghi compiti ad altri organismi;

Visto l'art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.

165, recante 'Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59' che prevede che gli organismi pagatori possano incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), con apposita convenzione, di svolgere attivita' di assistenza agli agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 885/2006;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante 'Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola' che ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) e che abroga il precedente decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

Considerato che il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 0221/Pres., recante 'Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione', non risulta conforme alla nuova disciplina comunitaria e nazionale in materia;

Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per l'autorizzazione e per la vigilanza dei Caa in attuazione del regolamento (CE) n. 885/2006 e in conformita' del decreto legislativo n. 165/1999 e del decreto ministeriale 27 marzo 2008;

Considerato che i Caa, in conformita' dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, svolgono le seguenti attivita' di assistenza agli agricoltori:

  1. tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

  2. assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, nelle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

  3. interrogare le banche dati del SIAN al fine della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

Considerato che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di Caa all'interno del proprio territorio, nonche' la vigilanza sugli stessi;

Ritenuto di emanare un 'regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR';

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.

1109, con cui e' stato approvato il regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 934 del 22 maggio 2009, con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)', e' stata apportata la correzione di un errore materiale alla lettera c), del comma 12, dell'art. 6, del Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 14 maggio 2009, n. 1109;

Visto l'art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12, dello statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia della Regione;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante disposizioni per...

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