Ordinanza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione31 Gennaio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 15

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma del 20 settembre 2016, promossi da C.U. P., T. D’A. e M. D.S., in qualità di ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, con tre ricorsi notificati il 15 maggio 2017, depositati in cancelleria il 19 maggio ed il 1° giugno 2017, iscritti rispettivamente ai nn. 3, 4 e 5 del registro conflitti tra enti 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29, 30 e 31, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con tre separati ricorsi, C.U. P., T. D’A. e M. D.S., in qualità di ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura del 20 settembre 2016, nella quale sono stati contestati agli attuali ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri della Regione Lazio, i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 del codice penale, per condotte consistite nel conferimento, in assenza di procedure selettive dei candidati, di incarichi per prestazioni non qualificate a collaboratori privi delle necessarie conoscenze professionali, nonché nel mancato pagamento di tali prestazioni in ragione dei contributi ad essi riconosciuti, così indebitamente procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto beneficiari delle prestazioni lavorative;

che i ricorrenti lamentano la lesione dell’autonomia e delle prerogative costituzionali dei consiglieri regionali, garantite dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, poiché la richiesta di rinvio a giudizio avrebbe realizzato un’indebita interferenza della funzione giurisdizionale su tali prerogative; le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica riguarderebbero scelte attinenti all’organizzazione, all’attività istituzionale e alla dotazione anche finanziaria dei gruppi regionali, le quali sarebbero sottratte all’invadenza di altri soggetti e poteri dello Stato, perché essenziali al funzionamento di organi regionali come i gruppi e i consiglieri che ne fanno parte;

che, a sostegno della tempestività dei propri ricorsi, i ricorrenti assumono che il termine di cui all’art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) decorra dalla data dell’udienza preliminare del 16 marzo 2017, allorché gli stessi in quella sede hanno appreso l’intenzione della Regione Lazio di costituirsi parte civile e di proporre domande di restituzione e di risarcimento di danni di ingente importo;

che, peraltro, il conflitto in esame presenterebbe aspetti tali da renderlo assimilabile al conflitto interorganico tra poteri dello Stato, i cui confini sarebbero stati allargati dalla giurisprudenza costituzionale, con l’inclusione dei ricorsi in cui un atto definitivo manca ed è presente invece un’attività dell’ente di per sé lesiva della sfera di competenza altrui;

che tale assimilazione sarebbe avvalorata dal raffronto con la situazione omologa del membro del Parlamento, il quale potrebbe sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 68 Cost., mentre il consigliere regionale in eguale situazione potrebbe vedersi precluso il ricorso dal termine perentorio invocato ex adverso, ancorché non sussista un dies a quo, né un’inerzia ad esso imputabile;

che nel...

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