N. 38 ORDINANZA 27 gennaio 2010 - 5 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA Giudice, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Parma nel procedimento vertente tra Figna Rosanna e Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma con ordinanza del 5 maggio 2008 iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da una socia di una societa' in accomandita semplice nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Parma, per ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) versate in conseguenza della mancata deduzione dell'importo corrisposto a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) dalla base imponibile Irpef relativa agli anni 1998 e 1999, la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza del 5 maggio 2008 (iscritta al r.o. n. 98 del 2009), ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali);

che la Commissione sostiene che la questione della mancata deducibilita' dell'Irap versata dalla societa' ed imputata in capo al socio in sede di dichiarazione Irpef non sia da considerare ne' irrilevante ne' manifestamente infondata, perche', da un lato, determinerebbe, per la...

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