N. 29 SENTENZA 27 gennaio 2010 - 4 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 agosto-2 settembre 2008, depositato in cancelleria il 4 settembre 2008 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Chiara Lista,

Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto 1. - Con il ricorso n. 54 del 2008, notificato il 2 settembre 2008 e depositato il 4 settembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni): quanto al comma 2, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente);

quanto al comma 7 del suddetto art. 28, in riferimento alla sola lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., in relazione ai citati artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.1. - Il ricorrente premette che l'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che: a) 'il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [...] definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua [...]' (comma 2); b) l'Autorita' d'ambito determina successivamente la tariffa stessa 'al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)' (comma 4). Inoltre l'art. 161, comma 4, dello stesso decreto legislativo stabilisce che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CO.VI.R.I.) predispone, con delibera, il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Tali norme statali - ad avviso della difesa erariale - riservano in modo inequivoco alla competenza dello Stato, oltre che la redazione del relativo piano economico e finanziario, anche la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, costituente 'la base della tariffa' che, una volta determinata dall'Autorita' d'ambito, e' posta 'a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato'.

1.2. - Poste tali premesse in punto di diritto, il ricorrente osserva che il censurato comma 2 dell'art. 28 della legge regionale si pone in contrasto con le predette norme statali, in quanto prevede che la Regione, e non lo Stato, individui la 'tariffa di riferimento', costituente il corrispettivo del servizio idrico integrato, e rediga il relativo piano economico ed il piano finanziario. Il rilevato contrasto - conclude, in proposito, la difesa erariale - comporta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di: a) tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), perche' solo una tariffa di riferimento che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilendo un eguale presupposto di partecipazione alla gara per la scelta del gestore del servizio, e' idonea a garantire un eguale criterio competitivo e, dunque, a promuovere la concorrenza 'per il mercato'; b) tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), perche' solo la determinazione tramite lo Stato della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato garantisce 'standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica' uniformi su tutto il territorio nazionale e finalizzati alla tutela dell'ambiente.

1.3. - Il ricorrente osserva, inoltre, che anche il denunciato comma 7 dell'art. 28 della legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008 si pone in contrasto con le citate disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo articolo (e cioe' le funzioni di: regolazione economica; regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali; redazione del piano economico e del piano finanziario;

individuazione della tariffa di riferimento), 'la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento e' a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonche' di quanto introitato a titolo di sanzioni'. Il rilevato contrasto - conclude la difesa erariale - comporta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), perche', prevedendo una ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato determinazione riservata all'esclusiva competenza dello Stato e regolata mediante i citati parametri interposti - altera la concorrenza, 'dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale'.

  1. - Si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, limitandosi a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. Con successiva memoria, la medesima Regione − dopo un'ampia esposizione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale nel quale si inseriscono le disposizioni impugnate - denuncia l'erroneita' dell'identificazione, operata dal ricorrente, tra il 'metodo tariffario', quale disciplinato dall'art. 161, comma 4, del d.lgs. n.

    152 del 2006, e la 'tariffa di riferimento', oggetto del censurato art. 28 della legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008. Secondo la resistente, infatti, il 'metodo tariffario' e la 'tariffa di riferimento' attengono a profili completamente diversi, perche' il primo, predisposto dal CO.VI.RI, 'rappresenta [...] l'insieme dei criteri che consentono l'individuazione del costo complessivo del servizio' e ne individua le varie componenti (costi operativi, aliquote di ammortamento, etc.); la seconda esprime, invece, 'il valore complessivo dei costi del servizio, calcolati in base ai criteri definiti nel metodo', valore che 'costituisce la base per la determinazione della tariffa da applicare all'utenza, articolata per fasce di consumo e tipologia di utenze'. In particolare, per la resistente, la 'tariffa di riferimento' costituisce attuazione del 'metodo tariffario' e definisce, a sua volta, la 'tariffa reale' applicata dal gestore, quale risultante dalla tariffa di riferimento 'divisa per i volumi di acqua che si prevede di erogare alle diverse tipologie di utenze'.

    2.1. - Da tali premesse, la Regione Emilia-Romagna desume, innanzitutto, l'insussistenza della denunciata...

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