N. 31 ORDINANZA 27 gennaio 2010 - 4 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), promosso dal Giudice di pace di Montecorvino Rovella, nel procedimento vertente tra la Roxane Nord s.a. e la Regione Campania, con ordinanza del 23 settembre 2008 iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 2008, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

che il giudizio principale ha ad oggetto l'opposizione proposta da una societa' di diritto francese avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta poiche' essa, per il trasporto di acqua minerale, avrebbe utilizzato recipienti di capacita' superiore a due litri, in violazione dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 1992;

che, secondo il giudice a quo, la ricorrente ha eccepito che la norma censurata violerebbe l'art. 10 della direttiva 15 luglio 1980, 80/777/CEE (Direttiva del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), in virtu' del quale 'gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinche' il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano la composizione, le modalita' di...

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