N. 35 SENTENZA 27 gennaio 2010 - 5 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, in composizione monocratica, sul ricorso proposto dalla Beta Skye S.r.l., con ordinanza del 13 marzo 2009, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 marzo 2009, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione dell'art. 103, primo comma, della Costituzione.

Il giudice remittente premette che la ricorrente Beta Skye S.r.l.

ha chiesto la condanna dell'Azienda sanitaria locale (A.s.l.) Napoli 1 al pagamento della somma di euro 102.546,00.

Piu' in particolare, la ricorrente del giudizio a quo deduceva che, con decreto n. 4204 del 26 novembre 2004, la predetta A.s.l.

aveva indetto una gara a mezzo di licitazione privata per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sanitari prodotti dalle relative strutture ai sensi del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.

179).

Con successivo decreto 21 dicembre 2005, n. 4715, il predetto servizio di gestione era stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese facente capo alla societa' Ecological service s.r.l.

La ricorrente assumeva, altresi', che, in esecuzione del contratto intercorso con l'azienda sanitaria e per l'effetto dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, la societa' Ecological service s.r.l. aveva maturato un credito pari ad euro 102.546,00. Con contratto del 23 ottobre 2008, la societa' aveva ceduto il predetto credito e la cessione era stata notificata all'azienda sanitaria, la quale veniva, in tal modo, resa edotta del fatto che la ricorrente era divenuta creditrice nei confronti dell'A.s.l. medesima della somma sopra indicata.

Il Tribunale rileva che la norma impugnata - attribuendo tutte le controversie, comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle nascenti da comportamenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - impedirebbe al Tribunale stesso di decidere la controversia.

Per quanto attiene alla rilevanza della questione sollevata, il giudice a quo sottolinea come l'applicazione della disposizione censurata ai fini della risoluzione della questione 'debba ritenersi pacifica, essendo la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008'; ne' rileverebbe che il contratto e' stato concluso molti anni prima, in ragione del principio, consacrato nell'art. 5 del codice di procedura civile, per cui il momento determinativo della giurisdizione e' fissato con riguardo alla stato di fatto esistente al momento della proposizione della...

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