N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale conto Wanc Janqing, nato in Cina ed ivi residente, in Italia senza fissa dimora.

Premesso che a seguito di citazione a giudizio con contestuale presentazione immediata della Procura della Repubblica di Teramo del 28 settembre 2009 l'imputato Wang Jianqing, veniva tratto in giudizio per rispondere avanti a questo giudicante del reato di cui all'art.

10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (in relazione agli artt. 4 e 5 del medesimo testo unico);

che all'udienza del 5 ottobre 2009, il giudice di pace in aderenza alla rilevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del citato decreto legislativo n. 286/1998, sollevata dalla Procura della Repubblica di Teramo, a firma del dott.

David Mancini, emetteva propria ordinanza, prendendo atto delle osservazioni in essa istanza contenute e previa sospensione del procedimento, rimetteva a codesta Corte per i provvedimenti successivi e consequenziali;

che con nota del 30 ottobre 2009, prot. 96/c, la Corte costituzionale, disponeva la restituzione del fascicolo del procedimento a questo giudicante, per mancanza di elementi che consentivano di ricondurre il documento stesso al paradigma del provvedimento di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953;

che necessita pertanto, ritornare alla propria ordinanza dibattimentale, i cui termini ed i motivi anche se non riportati, sono stati sufficientemente esposti in dibattimento, e che comunque per aderire all'invito di codesta suprema Corte e nel rispetto dell'art. 23 della citata legge n. 87/53, vengono di seguito partecipate 'Adeguate motivazioni';

La legge n. 94 del 2009, all'art. 1, comma 16, ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice penale, costituita dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punendo con la pena dell'ammenda da € 5000 a 10.000, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato. Pertanto, la condotta sanzionatoria si riferisce all'ingresso o al trattenimento illegale nel territorio italiano di qualsiasi cittadino extracomunitario.

Vengono rilevati a tal proposito, due aspetti rilevanti, a riguardo alla legittimita' costituzionale della norma, tanto da far ritenere la questione non manifestatamente infondata. Il riferimento di contrasto con l'art. 117, primo comma e 15 Cost. e alla Convenzione ONU sulla criminalita' organizzata, ratificata dall'Italia ed attuata con l'art. 2 della legge n. 146/2006, sancisce...

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